Se il sistema di sicurezza aziendale è carente, l’imprudenza del dipendente non esclude la colpa del datore di lavoro.
Se il sistema di sicurezza aziendale è carente, l’imprudenza del dipendente non esclude la colpa del datore di lavoro.
L’obbligo di formazione e informazione si estende anche ai macchinari non usati direttamente ma presenti nell’area di lavoro.
L’imprudenza del lavoratore non basta a interrompere il nesso causale se il rischio non è abnorme e se la formazione fornita è carente.
L’affiancamento tra colleghi non equivale a formazione sulla sicurezza. Il preposto resta responsabile della vigilanza anche in caso di comportamento imprudente del lavoratore.
L’esperienza pratica e i tirocini scolastici non esonerano il datore di lavoro dal fornire una formazione teorica specifica e adeguata alle mansioni da svolgere.