La mancata acquisizione del consenso informato non costituisce colpa per il chirurgo se l’intervento è conforme alla buona pratica clinica.
La mancata acquisizione del consenso informato non costituisce colpa per il chirurgo se l’intervento è conforme alla buona pratica clinica.
Il consenso informato non salva il medico da responsabilità in caso di errori o imperizia.
Il sanitario che si limita semplicemente alla registrazione del consenso informato non è tenuto a studiare la cartella clinica, né a sindacare le scelte terapeutiche o chirurgiche, con la conseguenza che non assume alcuna posizione di garanzia nei confronti del paziente.
Il medico che, in una situazione di emergenza, si astiene dal prestare le cure dovute perché il paziente non ha prestato il consenso informato, risponde a titolo di colpa grave per negligenza.