Chirurgia estetica: il consenso informato non esonera il medico da responsabilità penale

Il consenso informato non salva il medico da responsabilità in caso di errori o imperizia.

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Caso di studio

Un medico andrologo, in servizio presso un centro di andrologia plastico-estetica, è stato condannato per lesioni colpose a seguito di un intervento di falloplastica con inserimento di filler.

In particolare, l’errore principale è consistito in un posizionamento scorretto del materiale, al quale si è aggiunta la mancata rimozione dello stesso anche durante successivi interventi chirurgici. Tale condotta appare particolarmente grave, considerando che vi erano già chiari segni di insuccesso clinico e che, secondo la letteratura scientifica, il filler impiegato (BIO-Alcamid) risultava controindicato in tali situazioni.

Inoltre, il medico non ha riconosciuto né trattato tempestivamente le complicanze necrotiche insorte, circostanza che ha aggravato notevolmente il quadro clinico del paziente.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40708/2015 ha confermato la responsabilità penale per il medico.   

Riguardo il nesso causale tra la condotta del chirurgo e l’evento, la Corte ha chiarito che, se il medico avesse seguito un corretto percorso terapeutico, le conseguenze lesive subite dal paziente avrebbero potuto essere evitate.

Quanto al consenso informato, la cassazione ha ribadito che l’accettazione da parte del paziente non solleva il medico dalle proprie responsabilità. Il consenso, infatti, non legittima condotte contrarie alle regole della scienza e della buona pratica medica.

Conclusioni

In conclusione, il consenso informato rappresenta il presupposto per procedere all’atto chirurgico. Se l’operazione viene eseguita con grave imperizia, la tutela del paziente prevale sul documento firmato.

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