Il gestore di una casa di riposo è responsabile se accoglie ospiti in strutture inadeguate, senza garantire sicurezza e assistenza adeguata.
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Caso di studio
Al legale rappresentante della società che gestisce una casa di risposo si contestava il reato di omicidio colposo per non aver dotato la struttura di mezzi adeguati alle esigenze degli ospiti, per aver predisposto un solo operatore socio-sanitario nel turno notturno e per aver utilizzato un letto inidoneo a garantire la sicurezza di un’ospite.
In particolare, la donna, affetta da Alzheimer e non autosufficiente, era stata sistemata in un letto dotato di sbarre laterali di protezione. Tuttavia, tra il materasso e le sbarre era rimasto uno spazio in cui la vittima è scivolata, rimanendo incastrata e morendo per asfissia da compressione toracica.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29326/2025, ha confermato la responsabilità per il gestore della casa di riposo.
La cassazione ha sottolineato che le condizioni di non autosufficienza e di rischio comportamentale dell’anziana erano note, e che la struttura non era dotata di mezzi idonei a garantirne la sicurezza.
L’evento mortale, pertanto, non poteva considerarsi imprevedibile, ma costituiva la diretta conseguenza di una duplice negligenza:
- inadeguatezza del letto: la morte della paziente è stata causata da soffocamento per incastro tra la rete e la sponda metallica del letto. La Corte ha evidenziato che tale evento era perfettamente prevedibile, trattandosi di un rischio derivante dall’uso di un dispositivo non idoneo alla condizione della degente e aggravato da una sorveglianza insufficiente.
- omesso rifiuto del ricovero: la struttura non avrebbe dovuto accettare la donna nella casa di riposo in quanto inadeguata ad assicurare la degenza in condizioni di sicurezza per una paziente con tali esigenze.
La Corte ha quindi stabilito che, anche mettendo a disposizione un letto ospedaliero con sbarre, il gestore non aveva posto in essere ogni cautela del caso, specialmente in relazione al rischio di intrappolamento.
Conclusioni
In conclusione, il gestore di una casa di riposo riveste una posizione di garanzia, che comporta non solo l’adozione di misure preventive e dispositivi conformi alle norme di sicurezza, ma anche una valutazione preventiva dell’idoneità della struttura ad accogliere ospiti con specifiche patologie e bisogni assistenziali.
Il dovere di diligenza del gestore si estende, dunque, alla verifica della compatibilità tra le condizioni dell’ospite e le capacità organizzative, strutturali e di personale della struttura.
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