Sfruttare la vulnerabilità dei pazienti prospettando guarigioni prive di evidenze scientifiche costituisce un artificio idoneo a integrare il reato di truffa.
Un evento avverso imprevedibile non è sufficiente per configurare la responsabi-lità penale del medico in ambito chirurgico.
L’utilizzo temporaneo di attrezzature ospedaliere e la violazione delle procedure organizzative non sono sufficienti, da soli, a integrare la responsabilità penale del medico.
Non basta garantire la corretta preparazione del medicinale. Il farmacista risponde di lesioni colpose se consegna il farmaco senza verificare i requisiti lega-li e la prescrizione medica.
Il pediatra ha il dovere di vigilare sul monitoraggio del paziente senza limitarsi alla sola prescrizione della terapia.
Il giudizio di idoneità presuppone un accertamento diretto dello stato di salute del lavoratore e non può fondarsi su verifiche meramente formali.

