Esercizio abusivo professione odontoiatrica: la semplice visita del cavo orale non costituisce reato
La semplice ispezione del cavo orale da parte di un medico-chirurgo non integra il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica se manca lo svolgimento di attività tipiche dell’odontoiatra e non vi è l’apparenza di un’attività professionale organizzata.
Il ginecologo di guardia non può invocare gli errori degli altri medici quando omette di valutare il quadro clinico della paziente, monitorare il benessere fetale e intervenire tempestivamente con il parto cesareo.
Anche in presenza di una condotta gravemente colposa del medico del 118, la responsabilità penale può essere esclusa quando non sia dimostrato, con elevata probabilità logica, che il comportamento corretto avrebbe evitato il decesso del paziente.
Il medico subentrante che assume il servizio deve valutare autonomamente il quadro clinico e intervenire senza indugio quando il tracciato CTG evidenzia una grave sofferenza fetale.
La posizione di garanzia del medico non si esaurisce nelle attività diagnostiche e terapeutiche, ma comprende anche l’obbligo di attivarsi per evitare eventi lesivi concretamente prevedibili.
Sfruttare la vulnerabilità dei pazienti prospettando guarigioni prive di evidenze scientifiche costituisce un artificio idoneo a integrare il reato di truffa.

