Il medico specialista in medicina dello sport risponde di omicidio colposo per la morte dell’atleta se provvede al rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante l’atleta presenti un quadro clinico sospetto.
Il chirurgo che, disinteressandosi negligentemente di verificare i risultati clinici disposti d’urgenza, ritarda l’intervento salvifico risponde per omicidio colposo in caso di decesso del paziente.
Il farmacista è direttamente responsabile per i danni occorsi al paziente in conseguenza della somministrazione di pillole dimagranti da lui prodotte, come conseguenza delle sostanze utilizzate per la composizione del preparato.
Il titolare di un centro estetico è direttamente responsabile per i danni occorsi ai pazienti e va incontro a responsabilità penale in caso di rimprovero conseguente alle direttive impartite.
Anche in assenza di specializzazione, il semplice laureato in medicina e chirurgia, abilitato all’esercizio della professione medica, è titolare di una posizione di garanzia ed è obbligato a rispettare le leges artis in materia oltre che essere responsabile per eventuali danni cagionati al paziente. Di conseguenza, il primario che, consapevole della mancanza di sufficiente esperienza dello specializzando, lo impiega in un intervento chirurgico, risponde a titolo di colpa grave.
Seppur in presenza di una scarsa qualità dell’immagine radiografica, il medico radiologo risponde per colpa grave se non vede la frattura riprodotta dalle lastre.