Il rapporto terapeutico non termina automaticamente con le dimissioni, soprattutto quando il sanitario continua a seguire il paziente nel decorso clinico successivo all’intervento.
Commette il reato di omicidio colposo il medico di guardia che ritardi le cure del paziente, risultando irrilevante che l’emorragia iniziale sia stata determinata da un precedente intervento eseguito da altro collega.
Non c’è responsabilità automatica per il primo anestesista se il collega che subentra agisce in modo autonomo e imprevedibile.
Il medico del 118 risponde per omicidio colposo del paziente quando la mancata applicazione dei protocolli diagnostici impedisce un intervento salvavita con elevata probabilità di successo.
Risponde per omicidio colposo il medico di Pronto Soccorso che, esclusi gli esiti più frequenti del dolore toracico, omette di attivare il percorso diagnostico per la dissezione aortica.
Il dovere assistenziale del medico psichiatra curante si estende anche alle modalità di trasporto e alla prevenzione di condotte eteroaggressive del paziente psichiatrico.

