Dolore toracico: responsabilità del medico che non sospetta una dissezione aortica

Risponde per omicidio colposo il medico di pronto soccorso che, esclusi gli esiti più frequenti del dolore toracico, omette di attivare il percorso diagnostico per la dissezione aortica.

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Caso di studio

Al medico di pronto soccorso si rimproverava il reato di omicidio colposo in relazione al decesso della paziente, sopravvenuto il giorno successivo alla dimissione dall’ospedale, dove era stata ricoverata per intensi dolori toracico-addominali.

In particolare, gli accertamenti diagnostici, inizialmente disposti da un primo sanitario e successivamente confermati dal medico imputato, consentivano di escludere le patologie più comuni associate alla sintomatologia toracica. Tuttavia, tali indagini non erano orientate verso l’individuazione della specifica condizione patologica che si è poi rivelata causa del decesso.

La responsabilità del medico subentrato si ravvisava nell’omessa considerazione dell’ipotesi diagnostica di dissezione aortica quale possibile causa del persistente dolore toracico, nonché nella mancata e tempestiva disposizione degli accertamenti strumentali idonei a identificarla.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9481/2021 ha confermato la responsabilità per il medico.

La cassazione ha rilevato che il primo sanitario aveva correttamente eseguito gli accertamenti diagnostici iniziali obbligatori. L’esito negativo di tali esami, pur consentendo di escludere le cause più frequenti del dolore toracico, restringeva il quadro delle possibili diagnosi e imponeva al medico subentrato di orientare l’indagine verso ipotesi alternative, tra cui la dissezione aortica.

Questa patologia, ancorché meno frequente nel sesso femminile, non può essere considerata eccezionale al punto da escluderne la rilevanza clinica in presenza di sintomatologia persistente. In un simile contesto si configurava un fondato sospetto diagnostico che, secondo il protocollo interno vigente all’epoca dei fatti, richiedeva l’esecuzione di un’angio-TAC quale esame strumentale appropriato.

La mancata attivazione di tale percorso integra, pertanto, una violazione delle regole di buona pratica clinico-assistenziale.

Quanto al nesso causale, la Corte ha chiarito che la limitata incidenza statistica di una patologia non esonera il medico dall’obbligo di valutarla quando il quadro clinico imponga un approfondimento in chiave di diagnosi differenziale.

Nel caso specifico, se l’angio-TAC fosse stata eseguita, la dissezione sarebbe stata diagnosticata tempestivamente e, con alto grado di probabilità logica, sarebbe stato possibile evitare l’exitus o comunque incrementare significativamente le possibilità di salvezza.

Conclusioni

In conclusione, il medico non può limitarsi a escludere nella condizione della paziente le patologie più frequenti. Se il quadro sintomatico persiste, e i primi esami sono negativi, ha il dovere di proseguire l’indagine diagnostica verso patologie alternative, seguendo i protocolli di sospetto.

La mancata attivazione di questi percorsi, specialmente a fronte di sintomi gravi e persistenti, configura una colpa non lieve.

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