Come declinare in chiave moderna il concetto di “corrispondenza di amorosi sensi”?
Come declinare in chiave moderna il concetto di “corrispondenza di amorosi sensi”?
La semplice ispezione del cavo orale da parte di un medico-chirurgo non integra il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica se manca lo svolgimento di attività tipiche dell’odontoiatra e non vi è l’apparenza di un’attività professionale organizzata.
Il ginecologo di guardia non può invocare gli errori degli altri medici quando omette di valutare il quadro clinico della paziente, monitorare il benessere fetale e intervenire tempestivamente con il parto cesareo.
Il datore risponde solo delle prassi pericolose conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza e il Documento di Valutazione dei Rischi deve prevenire i rischi del processo produttivo, non quelli derivanti da iniziative autonome e im-prevedibili.
Anche in presenza di una condotta gravemente colposa del medico del 118, la responsabilità penale può essere esclusa quando non sia dimostrato, con elevata probabilità logica, che il comportamento corretto avrebbe evitato il decesso del paziente.
L’esperienza del dipendente non salva il datore di lavoro se manca una procedura di sicurezza nel DVR.
Il medico subentrante che assume il servizio deve valutare autonomamente il quadro clinico e intervenire senza indugio quando il tracciato CTG evidenzia una grave sofferenza fetale.
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure di sicurezza anche per prevenire le conseguenze di cadute del lavoratore causate da malori.
La posizione di garanzia del medico non si esaurisce nelle attività diagnostiche e terapeutiche, ma comprende anche l’obbligo di attivarsi per evitare eventi lesivi concretamente prevedibili.
La formazione del lavoratore non basta, il principio di affidamento opera solo se il datore di lavoro ha adottato tutte le cautele antinfortunistiche.