Il pediatra ha il dovere di vigilare sul monitoraggio del paziente senza limitarsi alla sola prescrizione della terapia.
Il pediatra ha il dovere di vigilare sul monitoraggio del paziente senza limitarsi alla sola prescrizione della terapia.
Dalla narrazione precostituita de Il Fatto Quotidiano agli approfondimenti istruttori tardivi della Procura Generale.
Quando più imprese operano nello stesso contesto lavorativo, nasce un rischio interferenziale che impone un’effettiva attività di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti.
Il giudizio di idoneità presuppone un accertamento diretto dello stato di salute del lavoratore e non può fondarsi su verifiche meramente formali.
Stanchezza e sovraccarico di lavoro in Pronto Soccorso non escludono la respon-sabilità penale del medico.
Il committente non professionale non può limitarsi ad affidare informalmente un incarico, ma deve verificare concretamente l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato, soprattutto quando l’attività presenta rischi evidenti.
Il rapporto terapeutico non termina automaticamente con le dimissioni, soprattutto quando il sanitario continua a seguire il paziente nel decorso clinico successivo all’intervento.
In caso di infortunio del macchinario del lavoratore, il fornitore risponde penalmente se il macchinario presenta sistemi di sicurezza inefficienti.
Se il sistema di sicurezza aziendale è carente, l’imprudenza del dipendente non esclude la colpa del datore di lavoro.
Anche senza una posizione di garanzia formale, il dipendente risponde di omicidio colposo aggravato se la sua condotta si inserisce in un contesto di rischio governato dalle norme antinfortunistiche.