Corruzione funzionario per esercizio funzione

Ai fini della corruzione per l’esercizio della funzione è sufficiente la promessa di denaro o altre utilità.

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Corruzione per l’esercizio della funzione

La vicenda in esame ha coinvolto un impiegato comunale che, dopo aver ricevuto la somma di 150 euro da un professionista interessato alla definizione di una pratica edilizia, si è attivato presso l’ufficio comunale competente per seguirne l’iter burocratico e reperire tutte le informazioni necessarie da comunicare al professionista.

Cosa dice la Cassazione?

Con la sentenza n. 33251/2021 la VIa sezione penale della Corte di Cassazione ha evidenziato che in tema di corruzione per l’esercizio della funzione è sufficiente la promessa di dazione di denaro o di altre utilità per remunerare lo stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali di terzi realizzato mediante l’impegno permanente a compiere o ad omettere una serie indeterminati di atti ricollegabili alla funzione esercitata pur in assenza del compimento di uno specifico atto e della contrarietà o meno di quest’ultimo ai doveri del pubblico agente.
Nel richiamare la nuova formulazione dell’art. 318 c.p. introdotta con la legge 2012 n. 190, la Suprema Corte ha chiarito che la tutela penale si estende alle ipotesi di corruzione sistemica, ovvero quella legata alla messa a disposizione della propria funzione per gli interessi di terzi da parte del funzionario (pubblico ufficiale a libro paga) non solo legata ad una specifica prestazione del pubblico agente, essendo sufficiente la distorsione potenziale dell’esercizio della funzione a ledere l’imparzialità e il prestigio della Pubblica Amministrazione.

Conclusione

In conclusione, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso del Procuratore generale, ha annullato la sentenza di assoluzione degli imputati della Corte d’Appello e ha stabilito che per la configurazione del reato di corruzione per l’esercizio della funzione è il mercimonio della funzione l’elemento decisivo per la configurazione del reato e non la protrazione nel tempo del rapporto corruttivo.

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