Evasione fiscale e accumulo patrimoniale

Quando una Procura della Repubblica intende procedeere alla confisca di un patrimonio, spesso viene posta la seguente domanda: posso giustificare le mie disponibilità patrimoniali ed economiche come conseguenza di evasione fiscale?

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Quali effetti sulla confisca di prevenzione

Deve premettersi che, nei confronti di persone socialmente pericolose, la legislazione antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) consente la confisca di patrimoni mobiliari e immobiliari di cui si sia titolari anche indirettamente, per i quali non si è in grado di giustificarne la provenienza lecita.
La ragione di tale scelta legislativa è da individuarsi nel più ampio fine di interesse pubblico di sottrarre alla disponibilità del soggetto pericoloso, e quindi del circuito economico legale, tutti i beni che siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.
Ma, al fine di neutralizzare la confisca e giustificare la supposta sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, è possibile dedurre che l’accumulo del proprio patrimonio è conseguenza di una attività di evasione fiscale? Cioè, l’evasione fiscale può considerarsi una causa di giustificazione della propria ricchezza?
Ma soprattutto, è sufficiente un’unica attività di evasione fiscale o è necessario che la stessa si inserisca in una condotta sistematica e continuativa?

La soluzione delle Sezioni Unite.

Con la sentenza n. 33451 del 29 maggio 2014, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, ricorrente Repaci, hanno concluso che è possibile procedere alla confisca integrale di un patrimonio:

1) perché l’evasione fiscale è considerata sempre attività illecita, anche quando non integri il reato rimanendo al di sotto della soglia legislativa di rilevanza, poiché la sua origine è sempre conseguenza di una violazione di legge, e come tale illegale;

2) perché il reimpiego delle somme evase nel circuito economico lecito dell’evasore produce una confusione di utilità lecite e utilità illecite che è proprio quello che la legge vuole impedire, in quanto, per l’inevitabile effetto moltiplicatore, si genererebbe un incremento nella successione dei periodi d’imposta, qualificabile come “anatocismo dell’illecito“.

Ne consegue che, per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, deve tenersi conto anche dei proventi da evasione fiscale.

Conclusione

Ai fini della confisca di prevenzione è necessario:

1) che il soggetto a cui i beni sottratti sia qualificabile come un soggetto socialmente pericoloso (si rimanda ad un diverso approfondimento la verifica dei presupposti su cui poter fondare il giudizio di pericolosità personale);

2) che l’attività di evasione fiscale deve essere massiccia e continuata, qualificabile come “colossale“, trattandosi non di mera attività occasionale bensì di attività illecita sistematica commessa da un soggetto pericoloso;

3) che lo stesso non possa giustificare la disponibilità, diretta o indiretta, del proprio patrimonio in relazione alla sproporzione con la sua capacità economica lecita (si rimanda ad un diverso approfondimento la verifica dei presupposti su cui poter dimostrare la sproporzione di un patrimonio).

In questi casi, per le notevoli proporzioni assunte dall’evasione fiscale, risultando difficile distinguere nell’attività economica la frazione lecita da quella illecita (possibile soltanto quando si è di fronte ad un’evasione circoscritta e senza un effettivo reimpiego), si rischia la confisca dell’intero patrimonio.

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