Anche in presenza di una condotta gravemente colposa del medico del 118, la responsabilità penale può essere esclusa quando non sia dimostrato, con elevata probabilità logica, che il comportamento corretto avrebbe evitato il decesso del paziente.
Anche in presenza di una condotta gravemente colposa del medico del 118, la responsabilità penale può essere esclusa quando non sia dimostrato, con elevata probabilità logica, che il comportamento corretto avrebbe evitato il decesso del paziente.
Il medico del 118 che interviene d’urgenza è chiamato ad assumere tutte le decisioni critiche del caso, di modo che, in presenza di poche possibilità di salvezza, non risponde per omicidio colposo semplicemente per non aver eseguito manovre inutili di rianimazione sul paziente colpito da infarto.
Il medico del 118 che con la sua negligenza determina un indebolimento cardiaco è responsabile del danno, dovendo rispondere oltre che a titolo di imperizia anche a titolo di negligenza.