Errore diagnostico medico del 118: senza prova del nesso causale non c’è responsabilità

Anche in presenza di una condotta gravemente colposa del medico del 118, la responsabilità penale può essere esclusa quando non sia dimostrato, con elevata probabilità logica, che il comportamento corretto avrebbe evitato il decesso del paziente.

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Caso di studio

Al medico del servizio SUEM 118 si rimproverava il reato di omicidio colposo in danno del paziente, un ragazzo che si era inferto ferite da arma bianca nella regione toracica.

In particolare, il medico dopo essersi recato come team leader extraospedaliero presso l’abitazione del ragazzo procedeva alla sutura delle ferite e senza indicare i parametri vitali del paziente né il trattamento di sutura in documentazione clinica, sottovalutando il peggioramento clinico del paziente, gravemente ipoteso e con midriasi bilaterale, dopo oltre quarantacinque minuti, lo trasportava presso il Pronto Soccorso, struttura inidonea nel caso di specie.

Il GUP condannava il sanitario per omicidio colposo, ritenendo che il ritardo diagnostico e l’errata destinazione ospedaliera avessero ridotto in maniera significativa le possibilità di sopravvivenza del paziente. La Corte d’Appello, invece, lo assolveva, affermando che, pur in presenza di una condotta gravemente colposa, non era dimostrato il necessario nesso causale tra l’errore del medico e l’evento morte.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8033/2026, ha confermato l’assoluzione.  

La cassazione ha anzitutto ricordato che, nei reati colposi omissivi in ambito sanitario, il rapporto di causalità non può essere fondato su semplici probabilità statistiche, ma richiede un rigoroso giudizio controfattuale. Occorre cioè verificare se, ipotizzando la condotta doverosa del medico, in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro), l’evento sarebbe stato evitato oppure si sarebbe verificato in un momento significativamente successivo, con un alto grado di credibilità razionale.

Nel caso concreto, il medico del 118 aveva commesso rilevanti errori professionali: aveva sottovalutato la gravità del trauma toracico, aveva formulato una diagnosi iniziale di natura psichiatrica, aveva suturato le ferite sul posto e aveva disposto il trasferimento verso un ospedale non idoneo, anziché verso un trauma center specializzato.

Tuttavia, quando il medico ha acquisito tutti gli elementi utili per comprendere la reale gravità della situazione, il paziente presentava già lesioni cardiache e polmonari estremamente gravi, aggravate anche dal ritardo iniziale provocato dalle informazioni fuorvianti fornite dai familiari, che avevano inizialmente nascosto la dinamica dell’accaduto e alterato lo stato dei luoghi. Anche un trasferimento anticipato verso il trauma center non avrebbe garantito, con elevata probabilità logica, la sopravvivenza del giovane.

Conclusioni

In conclusione, l’accertamento della colpa professionale non è sufficiente, da solo, a fondare una condanna penale per il medico. È sempre necessario dimostrare che la condotta doverosa avrebbe evitato il decesso o ne avrebbe significativamente ritardato il verificarsi, secondo un giudizio controfattuale fondato su un elevato grado di credibilità razionale.

Se permane un ragionevole dubbio sull’effettiva efficacia salvifica della condotta omessa, il nesso causale deve ritenersi non provato e il medico va assolto.

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