Scarico acque caldaia industriale: l’esperienza del dipendente non salva il datore di lavoro

L’esperienza del dipendente non salva il datore di lavoro se manca una procedura di sicurezza nel DVR.

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Caso di studio

Al datore di lavoro si rimproverava il reato di lesioni colpose aggravate in danno del lavoratore perché non aveva predisposto una specifica procedura operativa per questa attività né aveva valutato adeguatamente il rischio di ustione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

In particolare, un lavoratore dipendente con oltre trentacinque anni di esperienza e abilitato alla conduzione di generatori di vapore rimaneva gravemente ustionato durante le operazioni di scarico dell’acqua di una caldaia industriale.

L’infortunio si verificava perché il lavoratore apriva il passo d’uomo inferiore prima di aprire quello superiore, indispensabile per la depressurizzazione dell’impianto. L’errore provocava l’improvvisa fuoriuscita di acqua ad alta temperatura causandogli ustioni.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26684/2026 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.      

La cassazione ha stabilito che la lunga anzianità di servizio e l’elevata qualificazione professionale non esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre procedure di sicurezza precise e vincolanti. Anche un operatore esperto può commettere errori se l’organizzazione aziendale non governa adeguatamente il rischio.

La Corte ha precisato inoltre che la responsabilità datoriale non dipende dall’assenza di uno specifico dispositivo tecnico, ma dalla più ampia mancanza di una corretta valutazione del rischio e di un sistema organizzativo idoneo a prevenire errori operativi.

Nel caso in esame il DVR non individuava il rischio specifico connesso alle operazioni di scarico della caldaia; si limitava a un generico rinvio al manuale del costruttore; non prevedeva una procedura operativa dettagliata che imponesse una sequenza obbligatoria delle operazioni; non disciplinava il coordinamento tra lavoratori che intervenivano sulla stessa macchina in momenti diversi.

Inoltre, la conformazione dell’impianto si discostava dalle indicazioni del costruttore, rendendo impossibile un’immediata verifica del livello dell’acqua prima dell’apertura del boccaporto.

Di conseguenza, il rischio di ustione era pienamente prevedibile, poiché derivava dalla stessa natura dell’attività, caratterizzata dalla presenza di liquidi ad alta temperatura.

Conclusioni

In conclusione, la formazione e l’esperienza del lavoratore non possono sostituire gli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro. In assenza di un’adeguata organizzazione della sicurezza, l’errore del lavoratore, anche se esperto, non interrompe il nesso causale e non esclude la responsabilità del datore di lavoro.

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