Se il rischio non è previsto nel DVR e l’azienda tollera prassi informali, la colpa non ricade sul lavoratore in caso di incidente.
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Caso di studio
Al lavoratore dipendente di una società, addetto alla conduzione di una gru per la movimentazione dei carichi, si rimproverava il reato di lesioni colpose in danno del collega incaricato delle mansioni di segnalatore, rimasto coinvolto in un incidente durante le operazioni di sollevamento di due container mediante uno spreader.
In particolare, a causa di un malfunzionamento ricorrente, i dispositivi di bloccaggio automatico dei container non si sbloccavano correttamente sul lato mare. In accordo con il gruista, il segnalatore saliva a bordo della nave per verificare visivamente l’impedimento. Durante i tentativi operati dal gruista per sbloccare il meccanismo, si verificava uno sganciamento improvviso dei dispositivi, che innescava un violento effetto pendolo del carico. Il container colpiva gravemente il segnalatore, schiacciandolo contro le strutture fisse della nave e causandogli lesioni personali con una malattia superiore ai quaranta giorni.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21473/2026 ha annullato la condanna per il gruista.
Secondo la cassazione, il punto centrale della vicenda non consiste nell’accertare esclusivamente se il lavoratore abbia agito con imprudenza, ma verificare se il rischio concretizzatosi fosse stato correttamente individuato e disciplinato dal datore di lavoro nell’ambito del sistema prevenzionistico aziendale.
La Corte ha ricordato che è il datore di lavoro il principale garante della sicurezza dei lavoratori, e l’obbligo di valutazione dei rischi non è delegabile, il DVR costituisce il fulcro dell’intero sistema di prevenzione.
Riguardo la responsabilità del lavoratore, la cassazione ha evidenziato che questa può certamente configurarsi quando questi violi una regola cautelare chiara, immediatamente percepibile e rientrabile nella propria sfera di controllo.
Diversamente, non può pretendersi che il lavoratore osservi procedure o regole operative che il datore di lavoro non abbia preventivamente individuato, formalizzato e comunicato attraverso il DVR e la necessaria formazione. Nel caso in esame, il rischio verificatosi era fenomeno frequente e conosciuto dagli operatori.
Infine, la Suprema Corte ha stabilito come non sia conforme alla normativa antinfortunistica lasciare la gestione di un rischio noto e ricorrente a prassi aziendali tramandate a voce o all’autonoma iniziativa dei lavoratori. Quando il rischio è connaturato alla lavorazione e si manifesta con una certa frequenza, esso deve essere oggetto di una preventiva procedimentalizzazione da parte dell’organizzazione aziendale.
Conclusioni
In conclusione, se il rischio che ha determinato l’infortunio è prevedibile, ricorrente e strettamente connesso all’attività produttiva, il primo soggetto chiamato a individuarlo, valutarlo e disciplinarlo è il datore di lavoro attraverso il DVR e le procedure di sicurezza.
Solo dopo aver accertato l’esistenza di un sistema prevenzionistico adeguato è possibile valutare se la condotta del lavoratore abbia costituito una violazione autonoma delle regole cautelari.
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