Un evento avverso imprevedibile non è sufficiente per poter affermare la responsabilità penale del medico in ambito chirurgico.
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Caso di studio
All’anestesista e al medico chirurgo si rimproverava il reato di omicidio colposo a causa del decesso di una paziente sottoposta ad un intervento chirurgico di quadrantectomia.
In particolare, l’anestesista avrebbe gestito in modo negligente le difficoltà insorte durante l’intubazione, ritardando l’esecuzione delle procedure d’urgenza necessarie a garantire la pervietà delle vie aeree. Al chirurgo, invece, si contestava sia l’omessa esecuzione tempestiva della tracheotomia sia la scelta di sottoporre la paziente ad un intervento ritenuto non proporzionato rispetto al quadro clinico.
Sia il tribunale che la Corte di appello assolvevano entrambi i professionisti sanitari.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5595/2023, ha confermato l’assoluzione per anestesista e chirurgo.
Per quanto attiene la posizione dell’anestesista, la cassazione ha rilevato che il medico aveva correttamente eseguito le valutazioni preoperatorie e che nulla lasciava prevedere una particolare difficoltà nell’intubazione. La gravissima complicanza insorta – un edema della glottide dovuto a una reazione allergica dei tessuti laringo-tracheali – era un evento del tutto imprevedibile e non prevenibile.
Inoltre, tentativi di intubazione erano stati eseguiti nel rispetto del numero massimo consentito dalle linee guida SIAARTI e la paziente era stata costantemente ventilata e ossigenata, escludendo qualsiasi ritardo colposo o l’abbandono della sala operatoria da parte dell’anestesista.
Quanto alla posizione del chirurgo, la Corte ha ritenuto giustificata la scelta di programmare l’intervento in anestesia generale. La paziente, infatti, era già stata sottoposta, l’anno precedente, a un intervento per un tumore maligno della mammella sinistra; tale pregresso quadro clinico rendeva concreto il rischio di una neoplasia metacrona.
La Corte ha ritenuto conforme a buona prassi prospettare, in assenza di una conoscenza preventiva sulla natura della neoformazione, l’ipotesi più sfavorevole, in quanto ciò consente al chirurgo di procedere immediatamente alla mastectomia, evitando di sottoporre il paziente a due interventi invasivi, qualora l’esame istologico estemporaneo eseguito nella fase iniziale dell’intervento dovesse evidenziare la presenza di una neoplasia maligna.
Conclusioni
In conclusione, il verificarsi di un evento avverso o di un esito infausto non comporta, di per sé, la responsabilità penale del professionista medico. Affinché possa configurarsi la colpa è necessario dimostrare la violazione di specifiche regole cautelari, delle buone pratiche cliniche o delle linee guida applicabili al caso concreto. Quando, invece, il sanitario opera nel rispetto delle raccomandazioni scientifiche e l’evento deriva da una complicanza imprevedibile e inevitabile, viene meno il presupposto stesso della responsabilità colposa.
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