Infortunio mortale su bicicletta aziendale: responsabilità del datore di lavoro

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve considerare tutti i rischi concretamente presenti nell’attività lavorativa, comprese le attrezzature apparentemente minori.

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Caso di studio

Al datore di lavoro si rimproverava il reato di omicidio colposo in danno del lavoratore dipendente a causa di un incidente avvenuto all’interno del piazzale di un’azienda operante nel settore del legname.

In particolare, il lavoratore, mentre cercava di allontanarsi in bicicletta da un collega che lo stava inseguendo attraversava un dosso presente nel piazzale antistante. In quel momento la ruota anteriore della bicicletta si distaccava dalla forcella a causa dell’allentamento dei dadi di fissaggio, provocando una caduta violentissima. Il dipendente riportava gravissime lesioni craniche che ne causavano il decesso.

La bicicletta presentava una evidente carenza manutentiva e il Documento di Valutazione dei Rischi dell’azienda non contemplava né i rischi connessi all’utilizzo delle biciclette aziendali né un programma periodico di manutenzione affidato a personale competente.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22065/2026 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.  

La cassazione ha osservato che il DVR aggiornato prima dell’incidente non conteneva alcuna valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo delle biciclette aziendali, documento aggiornato solo dopo il decesso del lavoratore inserendo le biciclette tra le attrezzature di lavoro e prevedendo controlli manutentivi semestrali affidati a una ditta specializzata.

La Corte ha inoltre precisato che la mera previsione, all’interno di un mansionario aziendale, di un obbligo di manutenzione delle biciclette non è sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro. Infatti, nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova dell’effettiva esecuzione degli interventi manutentivi né dell’esistenza di un sistema di controllo idoneo a garantirne l’efficienza e la sicurezza.

La Suprema Corte ha ribadito che il DVR rappresenta uno strumento operativo di prevenzione e deve individuare tutti i rischi concretamente presenti nell’organizzazione aziendale, prevedendo le misure necessarie per eliminarli o ridurli. Quando il rischio che si concretizza è proprio quello che il DVR avrebbe dovuto valutare e gestire, l’omissione assume rilievo causale nella produzione dell’evento lesivo.

Quanto al nesso causale, la cassazione ha escluso che l’inseguimento del collega costituisse una causa sopravvenuta autonoma e imprevedibile, tale da interrompere il rapporto causale. Tale circostanza si è infatti inserita in una situazione già resa pericolosa dalla mancata manutenzione della bicicletta: se il mezzo fosse stato mantenuto in condizioni di sicurezza, l’evento mortale sarebbe stato evitabile.

Conclusioni

In conclusione, il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere costruito sulla concreta organizzazione aziendale e comprendere tutti i rischi effettivamente presenti, senza limitarsi alle attrezzature principali o ai pericoli più evidenti. Ne consegue che anche strumenti di uso quotidiano richiedono una specifica valutazione dei rischi, procedure manutentive formalizzate e verifiche periodiche effettivamente eseguite.

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