Se il soggetto utilizza le proprie credenziali o il proprio ruolo per finalità diverse da quelle consentite dal titolare del sistema, l’accesso può configurare un accesso abusivo al sistema.
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Caso di studio
La vicenda traeva origine dalla condanna di un dirigente dell’AISI, già colonnello dei Carabinieri, ritenuto responsabile del reato di accesso abusivo a un sistema informatico dell’Agenzia per acquisire informazioni destinate a soddisfare interessi privati, del tutto estranei alle finalità istituzionali dell’intelligence.
In particolare, il dirigente induceva un maresciallo suo sottoposto a effettuare interrogazioni attraverso Galileo, il sistema informatico riservato al personale dell’AISI per ricerche finalizzate a ottenere informazioni sui soci di una società privata, su richiesta della moglie del colonnello e nell’interesse del liquidatore della stessa società, senza alcun collegamento con i compiti istituzionali dell’Agenzia.
Cosa dice la Cassazione
La Va sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2905/2025, ha ricordato che la tutela offerta dall’art. 615-ter c.p. non riguarda esclusivamente i sistemi protetti mediante password o altre barriere tecnologiche. È sufficiente qualsiasi meccanismo di selezione degli accessi, compresi gli strumenti esterni e meramente organizzativi (come la limitazione dei locali o l’uso esclusivo da parte di un determinato personale).
La cassazione ha stabilito che il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico si configura anche quando l’accesso avviene da parte di un soggetto formalmente autorizzato, ma l’utilizzo del sistema eccede i limiti dell’autorizzazione ricevuta. L’abusività, infatti, deriva dalla violazione delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema e non dall’aggiramento di misure informatiche di sicurezza.
Nel caso esaminato, il sistema Galileo era riservato esclusivamente al personale dell’AISI, gli accessi erano registrati e il suo impiego era consentito soltanto per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti per qualificare il sistema come protetto, indipendentemente dall’assenza di particolari chiavi di accesso.
Conclusioni
In conclusione, il diritto di accesso a un sistema informatico deve essere esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dal titolare. L’utilizzo del sistema per finalità personali o comunque estranee alle funzioni attribuite può integrare il reato di accesso abusivo, anche quando l’utente sia legittimato ad accedere.
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