Anche quando la gestione della sicurezza viene affidata a un delegato, il datore deve vigilare affinché quest’ultimo svolga correttamente le funzioni trasferite e che i rischi siano effettivamente individuati e gestiti.
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Caso di studio
Al datore di lavoro e al preposto delegato alla sicurezza si rimproverava il reato di omicidio colposo in danno del lavoratore dipendente presso un’unità produttiva di una società vinicola deceduto a causa di un’anossia cerebrale indotta dall’inalazione di un’altissima concentrazione di anidride carbonica. Infortunio che si verificava mentre il lavoratore si trovava all’interno di una vasca alla fermentazione delle vinacce.
In particolare, nonostante le procedure formali del Documento di Valutazione dei Rischi prevedessero teoricamente di operare dall’esterno tramite pulsantiera, in azienda si era consolidata nel corso degli anni la prassi degli operai di entrare fisicamente nella vasca per livellare manualmente il prodotto con forconi e pale.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22780/2026 ha confermato la responsabilità penale di entrambe le figure aziendali.
La cassazione ha stabilito che la presenza di una delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dal monitorare l’operato del delegato. Pur non dovendo controllare momento per momento le singole lavorazioni, il datore di lavoro ha il dovere stringente di verificare strutturalmente e periodicamente la correttezza della gestione complessiva del rischio.
Tale obbligo si considera assolto solo se esiste un sistema di controlli concreto, periodico ed effettivo, capace di intercettare le prassi operative difformi rispetto alle procedure ufficiali. Nel caso specifico, il datore era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza – delle abitudini elusive dei dipendenti.
La Corte ha stigmatizzato l’approccio meramente compilativo del DVR aziendale. Il testo si limitava a un generico divieto di ingresso nelle vasche, senza individuare il rischio chimico specifico (anossia da CO2) né approntare misure operative alternative o presidi di salvataggio (come rilevatori di gas o inalatori). La cassazione ha sottolineato che il DVR deve essere uno strumento realmente operativo: deve mappare con precisione tutti i rischi concreti, prevedere adeguate misure di prevenzione, indicare i dispositivi di protezione necessari e disciplinare le procedure di emergenza.
Per il delegato, la Suprema Corte ha ribadito che è titolare di una autonoma posizione di garanzia e ha l’obbligo di individuare i rischi concreti, segnalare le criticità e impedire il consolidarsi di prassi pericolose, pur non essendo responsabile della redazione del DVR. Nel caso di specie, era consapevole che i lavoratori accedessero abitualmente alla vasca senza protezioni contro le esalazioni, ma non è intervenuto per eliminare tale prassi né per introdurre procedure di emergenza, concorrendo così colposamente con il datore di lavoro.
Conclusioni
In conclusione, la delega di funzioni non determina un trasferimento totale delle responsabilità del datore di lavoro. Quest’ultimo conserva un autonomo obbligo di vigilanza sull’operato del delegato e deve verificare che il sistema di prevenzione sia realmente efficace, aggiornato e coerente con le modalità concrete di svolgimento delle lavorazioni.
Parallelamente, il delegato alla sicurezza risponde delle omissioni riconducibili alla propria sfera di competenza, in particolare quando omette di intercettare situazioni di rischio note o tollera prassi lavorative pericolose.
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