La responsabilità del committente non è automatica. Se l’attività svolta esula dal contratto di appalto, occorre dimostrare la concreta violazione degli obblighi di sicurezza.
La responsabilità del committente non è automatica. Se l’attività svolta esula dal contratto di appalto, occorre dimostrare la concreta violazione degli obblighi di sicurezza.
Il committente non professionale non può limitarsi ad affidare informalmente un incarico, ma deve verificare concretamente l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato, soprattutto quando l’attività presenta rischi evidenti.
La mancanza di dotazioni essenziali su un mezzo di trasporto fonda la responsabilità del committente. Irrilevanti sono i rapporti contrattuali tra le imprese coinvolte.