La responsabilità del committente non è automatica. Se l’attività svolta esula dal contratto di appalto, occorre dimostrare la concreta violazione degli obblighi di sicurezza.
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Caso di studio
Al legale rappresentante della società committente e al datore di lavoro del dipendente si rimproverava il reato di lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche per il grave infortunio avvenuto all’interno di uno stabilimento dell’impresa committente.
In particolare, la società stipulava un contratto di appalto con altra impresa per la manutenzione ordinaria, straordinaria e la pulizia dei locali e dei macchinari, e il sinistro si verificava quando un lavoratore dipendente dell’impresa appaltatrice, mentre pulica la copertura metallica di un casotto interrato mediante l’utilizzo di una scopa industriale, precipitava da un’altezza di circa sette metri a causa del cedimento della lamiera gravemente deteriorata, riportando lesioni guaribili in 158 giorni.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17659/2026 ha annullato la sentenza di condanna nei confronti del legale rappresentante dell’impresa committente.
La cassazione ha ribadito che il committente non è automaticamente esonerato dagli obblighi di sicurezza per il solo fatto di aver affidato i lavori a un’impresa appaltatrice. Le norme sulla sicurezza gli impongono di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, fornire informazioni sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e cooperare nella gestione dei rischi interferenziali.
La sua responsabilità, infatti, può derivare dalla violazione di tali obblighi, dall’ingerenza nell’esecuzione dei lavori o dall’omessa gestione di situazioni di pericolo facilmente percepibili.
Tuttavia, nel caso in esame, l’attività durante la quale si è verificato l’infortunio non risultava compresa tra le prestazioni previste dal contratto di appalto, e non è stato chiarito chi avesse disposto l’esecuzione di tali lavori, se il legale rappresentante dell’impresa committente ne fosse a conoscenza, quale fosse l’assetto organizzativo della società e quali obblighi prevenzionistici fossero stati effettivamente violati.
In assenza di tali accertamenti, non è possibile attribuire la responsabilità al committente sulla sola base della carica ricoperta.
La Corte ha quindi affermato che la responsabilità per un infortunio sul lavoro non può fondarsi esclusivamente sulla qualifica di legale rappresentante, ma richiede la prova concreta della posizione di garanzia e della violazione di specifici obblighi di sicurezza causalmente collegati all’evento.
Conclusioni
In conclusione, la responsabilità del committente non è automatica. Per affermarla è necessario dimostrare che il soggetto fosse titolare di una concreta posizione di garanzia, fosse a conoscenza o potesse conoscere la situazione di rischio e abbia violato specifici obblighi prevenzionistici.
Quando l’infortunio deriva da attività non previste dal contratto di appalto, tali accertamenti diventano ancora più rilevanti per individuare correttamente i soggetti responsabili.
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