Farmaci off label: responsabilità del farmacista

Non basta garantire la corretta preparazione del medicinale. Il farmacista risponde di lesioni colpose se consegna il farmaco senza verificare i requisiti legali e la prescrizione medica.

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Caso di studio

Al medico farmacista si rimproverava il reato di lesioni colpose in danno della paziente, cagionate in cooperazione colposa con l’estetista perché, nella sua qualità di farmacista, approntava una preparazione a base di fosfatidilcolina, successivamente iniettata alla paziente dall’estetista, il quale procedeva alla somministrazione senza adottare un’adeguata tecnica di iniezione e senza effettuare alcuna verifica circa l’eventuale presenza di specifiche controindicazioni.

Condotta che determinava l’insorgenza di una grave flogosi, con esiti cicatriziali nelle aree trattate e in quelle limitrofe interessate dall’interazione del farmaco, nonché fenomeni di necrosi dei tessuti coinvolti.

Sia il tribunale che la Corte di appello assolvevano il farmacista.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34382/2024 ha confermato la responsabilità del per il farmacista.

La cassazione ha ribadito che la disciplina dei medicinali off label e delle preparazioni magistrali consente al medico di prescrivere un farmaco per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate solo nel rispetto di rigorose condizioni previste dalla legge.

In particolare, è necessario che il paziente sia adeguatamente informato presti il proprio consenso al trattamento, la prescrizione presenti gli specifici requisiti formali richiesti dalla normativa e il farmacista provveda alla trasmissione periodica della documentazione alle autorità sanitarie competenti, al fine di consentire le attività di controllo previste dalla legge.

Obblighi che per il farmacista, ha ribadito la Corte, non hanno natura burocratica, ma rispondono all’esigenza di monitorare l’impiego di medicinali utilizzati al di fuori delle indicazioni autorizzate e di garantire la tutela della salute pubblica.

Per questo motivo, dispensare un farmaco off label senza la prescrizione richiesta integra una violazione delle specifiche regole cautelari che governano l’attività professionale del farmacista. La consegna di un preparato potenzialmente rischioso a un soggetto privo delle necessarie qualifiche sanitarie, nel caso specifico un’estetista, senza il preventivo controllo garantito dalla prescrizione medica, compromette fin dall’origine la catena di sicurezza che governa la circolazione del farmaco.

Conclusioni

In conclusione, il farmacista non è chiamato soltanto a garantire la corretta preparazione del medicinale, ma anche a verificare il rispetto delle condizioni legali necessarie alla sua dispensazione. La consegna di un farmaco off label in assenza della prescrizione richiesta dalla normativa non rappresenta una mera irregolarità formale, bensì una violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute pubblica.

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