La mancata manutenzione dei dispositivi di sicurezza mantiene integra la responsabilità del datore di lavoro, anche se il lavoratore ha tenuto una condotta imprudente.
La mancata manutenzione dei dispositivi di sicurezza mantiene integra la responsabilità del datore di lavoro, anche se il lavoratore ha tenuto una condotta imprudente.
Anche quando la gestione della sicurezza viene affidata a un delegato, il datore deve vigilare affinché quest’ultimo svolga correttamente le funzioni trasferite e che i rischi siano effettivamente individuati e gestiti.
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve considerare tutti i rischi concretamente presenti nell’attività lavorativa, comprese le attrezzature apparentemente minori.
Se il rischio non è previsto nel DVR e l’azienda tollera prassi informali, la colpa non ricade sul lavoratore in caso di incidente.
La responsabilità del committente non è automatica. Se l’attività svolta esula dal contratto di appalto, occorre dimostrare la concreta violazione degli obblighi di sicurezza.
Identificare un rischio nel DVR non basta se mancano difese concrete e procedure di sicurezza reali.
Quando più imprese operano nello stesso contesto lavorativo, nasce un rischio interferenziale che impone un’effettiva attività di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti.
Il committente non professionale non può limitarsi ad affidare informalmente un incarico, ma deve verificare concretamente l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato, soprattutto quando l’attività presenta rischi evidenti.
In caso di infortunio del macchinario del lavoratore, il fornitore risponde penalmente se il macchinario presenta sistemi di sicurezza inefficienti.
Se il sistema di sicurezza aziendale è carente, l’imprudenza del dipendente non esclude la colpa del datore di lavoro.