Visite non autorizzate in ospedale: non ogni irregolarità configura peculato

L’utilizzo temporaneo di attrezzature ospedaliere e la violazione delle procedure organizzative non sono sufficienti, da soli, a integrare la responsabilità penale del medico.

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Caso di studio

Ad alcuni dirigenti medici in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale si rimproverava il reato di peculato e truffa per avere effettuato, all’interno della struttura del Centro Socio Sanitario preposto all’esercizio della libera professione intramuraria, visite ginecologiche ed esami ecografici a pazienti private senza la preventiva prenotazione attraverso il sistema aziendale e in assenza del versamento delle somme dovute all’Azienda sanitaria nell’ambito dell’attività libero-professionale intra moenia.

In particolare, i medici utilizzavano per le prestazioni a finalità private e nel loro esclusivo interesse economico locali, attrezzature e materiali della struttura pubblica e l’energia elettrica della medesima necessaria al funzionamento delle apparecchiature. Inoltre, effettuavano le visite durante l’orario di servizio distogliendo energie lavorative dagli impegni e dalle mansioni del reparto.  

Sia il tribunale che la Corte di appello ritenevano responsabili i medici dei reati loro contestati.

Cosa dice la Cassazione

La VIa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41533/2025, ha accolto i ricorsi dei medici.

Con riferimento all’ipotesi di peculato, la cassazione ha precisato che la condotta contestata deve essere valutata considerando l’intera attività professionale svolta all’interno della struttura pubblica e, quindi, l’esecuzione delle visite nel loro complesso, senza concentrare l’attenzione sui singoli beni strumentali impiegati per la prestazione sanitaria.

Nel caso in esame, l’ecografo utilizzato dai medici non era stato sottratto definitivamente alla disponibilità dell’ente sanitario, ma soltanto impiegato temporaneamente e immediatamente restituito alla struttura ospedaliera.

La Corte ha inoltre osservato che l’utilizzo di beni pubblici non integra necessariamente il reato di peculato quando, accanto all’interesse privato del professionista, sia ravvisabile anche una finalità pubblica, come l’erogazione di cure a pazienti che hanno diritto all’assistenza sanitaria.

Per questo motivo, prima di qualificare la condotta come peculato occorre accertare se i medici siano autorizzati all’esercizio della libera professione intramuraria, se le pazienti abbiano comunque diritto alle prestazioni sanitarie e se l’impiego delle risorse ospedaliere sia diretto esclusivamente al conseguimento di un vantaggio economico privato oppure anche alla realizzazione di un interesse pubblico connesso alla tutela della salute dei pazienti.

Anche con riguardo alla contestazione di truffa aggravata, la cassazione ha chiarito che non è sufficiente dimostrare la mera violazione di regole organizzative o lo svolgimento di attività private durante l’orario di servizio. Per la configurabilità del reato è necessario accertare che i medici abbiano posto in essere comportamenti concretamente ingannevoli idonei a occultare la propria condotta e a indurre in errore l’amministrazione sanitaria.

Conclusioni

In conclusione, non ogni utilizzo irregolare di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione integra automaticamente il reato di peculato. Occorre distinguere tra appropriazione definitiva del bene, utilizzo temporaneo dello stesso e mera destinazione irregolare di risorse pubbliche, verificando caso per caso se, accanto all’interesse privato, sussista anche una finalità pubblica meritevole di tutela.

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