L’omessa rendicontazione delle visite mediche e il silenzio su incarichi in strutture private integrano i reati di truffa aggravata e falso.
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Caso di studio
Al dirigente medico, direttore di una struttura complessa di ginecologia e ostetricia presso un ospedale pubblico, assunto con rapporto di lavoro esclusivo, si contestava l’omessa rendicontazione di prestazioni professionali eseguite in violazione della clausola di esclusiva.
In particolare, il medico ometteva di dichiarare la propria qualità di socio e direttore sanitario di una società privata operante nel settore sanitario in violazione della normativa sull’incompatibilità prevista per i dipendenti pubblici in regime di esclusività, effettuava visite private prima di essere autorizzato all’attività intra moenia allargata, tratteneva integralmente i compensi percepiti continuando a ricevere l’indennità di esclusiva non dovuta.
Cosa dice la Cassazione
La Va sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15887/2025, ha confermato la responsabilità del medico per truffa aggravata ai danni dello Stato e falso.
La cassazione ha stabilito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell’ambito di una procedura concorsuale pubblica, è penalmente rilevante anche se priva di data formale, quando risulti comunque inserita nell’iter amministrativo quale presupposto necessario dell’assunzione.
Proprio su questo presupposto la Corte ha chiarito che l’autocertificazione mendace non può essere considerata un errore grossolano, poiché è stata il presupposto indispensabile per ottenere l’incarico dirigenziale e la successiva delibera di nomina.
Ai fini della disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego sanitario, è irrilevante che l’incarico esterno sia o meno retribuito. La sola qualità di socio e amministratore di una società privata operante in ambito sanitario integra una situazione incompatibile.
Riguardo la configurabilità della truffa aggravata ai danni dello Stato, la Corte ha ribadito che gli artifici o raggiri possono consistere anche in un silenzio maliziosamente serbato quando il soggetto abbia un preciso obbligo giuridico di informazione.
Nel contesto del rapporto di lavoro esclusivo, l’omessa comunicazione dell’attività privata autorizzata e la mancata rendicontazione delle prestazioni costituiscono un silenzio espressivo, idoneo a indurre in errore l’amministrazione e a consentire la percezione indebita da parte del medico dell’indennità di esclusiva e dei compensi piuttosto che una quota percentuale di essi.
Conclusioni
In conclusione, nel regime di esclusività, il silenzio non è neutro. Quando il dipendente pubblico omette informazioni dovute e così altera il corretto funzionamento del rapporto contrattuale, tale omissione può assumere rilievo penale integrando tanto il reato di falso quanto il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.
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