Il committente non professionale non può limitarsi ad affidare informalmente un incarico, ma deve verificare concretamente l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato, soprattutto quando l’attività presenta rischi evidenti.
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Caso di studio
A un committente privato si rimproverava il reato di omicidio colposo in relazione alla morte del lavoratore incaricato della posa di una canalina in plastica sulla parete esterna dell’abitazione destinata al passaggio di un cavo per l’antenna televisiva
In particolare, la contestazione riguardava l’omessa verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali del lavoratore incaricato, nonché la mancata individuazione delle modalità corrette e sicure di esecuzione dei lavori in relazione ai luoghi in cui l’attività doveva essere svolta, avendo inoltre messo a disposizione del lavoratore una scala non idonea allo svolgimento dell’intervento.
Il lavoratore precipitava dalla scala fornita dal committente privato e perdeva la vita a causa del trauma cranico riportato.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17013/2026 ha confermato la responsabilità per il committente privato.
La cassazione ha ribadito che, in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che, nella fase di progettazione dell’opera, intervengano accordi anche per una mera prestazione d’opera.
Di conseguenza, anche quando i lavori si svolgono al di fuori dell’ambito formale di un cantiere temporaneo o mobile, in capo al committente privato permane una precisa posizione di garanzia, che si traduce nell’obbligo di effettuare una preventiva verifica dell’idoneità tecnico-professionale di chi eseguirà l’incarico – iscrizione alla CCIAA, esistenza di una struttura organizzativa adeguata, presenza della documentazione in materia di sicurezza – parametrata alla pericolosità dei lavori affidati.
Nel caso in esame, il committente era pienamente consapevole delle modalità rischiose del lavoro in quota sulla facciata esterna dell’abitazione e aveva omesso di pretendere l’adozione di adeguate misure di sicurezza, finendo così per assumere su di sé la gestione del rischio e i relativi obblighi in materia di sicurezza.
Conclusioni
In conclusione, chi affida lavori pericolosi non può disinteressarsi delle condizioni di sicurezza solo perché opera in ambito privato o informale. Il committente deve verificare l’effettiva professionalità dell’esecutore, la compatibilità tra il lavoro affidato e le condizioni operative, la presenza di adeguate misure di prevenzione.
In mancanza, può rispondere penalmente degli eventi lesivi o mortali derivanti dall’attività commissionata.
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