La mancata manutenzione dei dispositivi di sicurezza mantiene integra la responsabilità del datore di lavoro, anche se il lavoratore ha tenuto una condotta imprudente.
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Caso di studio
Al legale rappresentante di una società nonché datore di lavoro si rimproverava il reato di lesioni colpose gravi nei confronti del lavoratore per l’omessa manutenzione dei dispositivi di sicurezza del veicolo aziendale.
In particolare, l’infortunio si verificava all’interno del porto dove il lavoratore, dipendente di un’agenzia interinale e temporaneamente distaccato presso l’azienda, si trovava alla guida di un trattore portuale specifico per la movimentazione dei rimorchi. Durante le operazioni di manovra, l’operatore perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e finiva per collidere contro un semirimorchio trainato da un altro trattore portuale che procedeva in senso opposto.
A causa del violento impatto, il lavoratore veniva sbalzato all’esterno dell’abitacolo e, cadendo al suolo, veniva travolto dal secondo mezzo, riportando gravissime lesioni da schiacciamento al braccio con conseguente amputazione o compromissione dell’arto. Dagli accertamenti tecnici emergeva che il veicolo condotto dall’infortunato era dotata di una cintura di sicurezza che, al momento del sinistro, risultava completamente non funzionante.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25525/2026 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.
La cassazione ha ribadito un principio consolidato: il datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, è tenuto ad assicurare che le attrezzature siano costantemente mantenute in condizioni di sicurezza.
L’obbligo di manutenzione non può essere trasferito al lavoratore, né il datore può invocare la mancata segnalazione del difetto come causa di esonero dalla propria responsabilità.
Di conseguenza, la tesi secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto verificare il mancato funzionamento della cintura e segnalarlo al datore di lavoro non esclude la responsabilità di quest’ultimo, poiché l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori grava sul datore di lavoro e non sui singoli dipendenti.
In ogni caso, quando un infortunio è determinato dall’assenza o dall’inadeguatezza delle misure di sicurezza, il comportamento del lavoratore, pur avendo eventualmente contribuito al verificarsi dell’evento, non assume rilievo causale se le lesioni sono riconducibili alla mancanza o all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero impedito o neutralizzato il rischio derivante dalla sua condotta.
Conclusioni
In conclusione, il datore di lavoro deve garantire non solo la presenza dei dispositivi di sicurezza, ma anche il loro costante ed effettivo funzionamento mediante un’adeguata manutenzione.
La condotta imprudente del lavoratore può escludere la responsabilità datoriale soltanto quando sia assolutamente anomala e imprevedibile. Diversamente, se le lesioni derivano dall’assenza o dall’inefficienza delle misure di protezione che il datore ha l’obbligo di assicurare, quest’ultimo risponde dell’infortunio.
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