Cesareo d’urgenza: il cambio turno non esclude la responsabilità del medico subentrante

Il medico subentrante che assume il servizio deve valutare autonomamente il quadro clinico e intervenire senza indugio quando il tracciato CTG evidenzia una grave sofferenza fetale.

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Caso di studio

Al medico subentrante presso la Divisione di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale si rimproverava il reato di omicidio colposo per avere ritardato l’esecuzione dell’intervento del parto cesareo.

In particolare, i tracciati cardiotocografici della gestante mostravano, fin dalle ore precedenti il cambio turno, chiari ed evidenti segni di grave sofferenza fetale dovuta a ipossia, secondaria a un distacco parziale della placenta, e il medico che assumeva il servizio in una situazione già ampiamente compromessa, anziché diagnosticare la sofferenza fetale ed eseguire immediatamente l’intervento indifferibile in violazione delle linee guida, manteneva un atteggiamento attendistico disponendo un ennesimo tracciato CTG per poi iniziare l’intervento quando il feto era deceduto per asfissia.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19797/2019, ha confermato la responsabilità il medico. 

La cassazione ha chiarito che l’inerzia del primo medico non legittima l’inosservanza delle regole dell’arte medica né un acritico affidamento e un atteggiamento attendistico del tutto irragionevole.

Nel caso specifico, i tracciati disponibili al momento dell’assunzione del servizio evidenziavano anomalie chiare – tachisistolia, tachicardia e riduzione della variabilità cardiaca – e ignorare questi campanelli d’allarme e prolungare il monitoraggio della paziente invece di procedere immediatamente al cesareo costituisce una condotta affetta da grave imperizia e negligenza.

Conclusioni

In conclusione, nella gestione del rischio clinico e nella responsabilità professionale sanitaria l’eventuale condotta negligente o omissiva posta in essere da un collega nel turno precedente non si trasforma in un alibi per il medico che gli succede. Al momento del cambio turno, il medico subentrante ha l’obbligo professionale di valutare criticamente lo stato del paziente.

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