Il medico del 118 risponde per omicidio colposo del paziente quando la mancata applicazione dei protocolli diagnostici impedisce un intervento salvavita con elevata probabilità di successo.
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Caso di studio
Al medico in servizio presso il 118 si rimproverava il reato di omicidio colposo del paziente che presentava un forte dolore toracico, difficoltà respiratorie e brividi di freddo.
Il medico, intervenuto presso l’abitazione del paziente, ometteva di eseguire un elettrocardiogramma, disporre il trasporto immediato in ospedale e formulava una diagnosi di esofagite limitandosi a somministrare farmaci gastroprotettori e antidolorifici.
Circa un’ora dopo la visita, il paziente veniva colpito da un arresto cardiocircolatorio e, successivamente al trasporto tardivo in ospedale, decedeva alcuni giorni dopo per insufficienza cardiocircolatoria e grave danno anossico cerebrale.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1788/2026, ha confermato la responsabilità per il medico in servizio presso il 118.
Per quanto riguarda il rapporto causale tra l’omissione del medico e la morte del paziente, la cassazione ha chiarito che non basta richiamare mere percentuali statistiche e leggi scientifiche generali; occorre valutare attentamente le circostanze concrete del caso.
Nel caso di specie, gli accertamenti hanno dimostrato che le terapie somministrate al paziente una volta giunto in ospedale – seppur tardivamente – avevano effettivamente ripristinato il ritmo cardiaco e la stabilità emodinamica.
Di conseguenza, un trasporto immediato avrebbe evitato il danno cerebrale da ipossia con una probabilità prossima alla certezza.
La Corte ha giudicato gravemente negligente la condotta del medico, poiché le linee guida impongono di eseguire un ECG e di monitorare il paziente in una struttura attrezzata in presenza di dolore toracico.
Conclusioni
In conclusione, la responsabilità del medico non può essere elusa invocando l’incertezza statistica dell’esito finale per giustificare il mancato rispetto dei protocolli clinici. Quando l’evidenza suggerisce un sospetto d’infarto, l’omissione di accertamenti fondamentali, come l’ECG, costituisce una grave negligenza.
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