Infortunio con sega circolare: il datore risponde anche con la nomina del RSPP

La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di vigilanza e formazione dei lavoratori.

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Caso di studio

Al datore di lavoro si rimproverava il reato di lesioni personali colpose gravi a seguito di un infortunio occorso a un operaio dipendente. Mentre utilizzava una sega circolare a banco per affilare un pezzo di legno, il lavoratore entrava in contatto con la lama, subendo l’amputazione di due dita della mano sinistra.

In particolare, al datore di lavoro si contestava la mancanza di sicurezza delle attrezzature: la sega circolare era priva della cuffia di protezione prescritta dalle istruzioni d’uso, e l’omesso adempimento degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5037/2026 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.

La Corte ha evidenziato che il datore di lavoro risponde sempre delle prassi aziendali pericolose, come l’utilizzo di macchinari privi di protezioni, a meno che non dimostri una totale e incolpevole ignoranza. Nel caso di specie, la conoscenza di pregressi infortuni analoghi avrebbe dovuto allertare il titolare sulla pericolosità delle lavorazioni.

La cassazione ha ribadito che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde dell’infortunio del lavoratore anche quando derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni.

La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esclude la colpa del datore di lavoro in caso di violazioni. Tale figura, infatti, ha il compito di fornire supporto tecnico e assistenza, ma la sua presenza non sostituisce né esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità.

Il datore di lavoro, quindi, non può limitarsi a un controllo puramente formale o burocratico. Egli è tenuto a esercitare una vigilanza concreta e costante sull’effettiva sicurezza dell’ambiente di lavoro; obbligo che non si esaurisce con la semplice delega di compiti a figure tecniche specializzate.

Conclusioni

In conclusione, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è uno scudo automatico contro la responsabilità penale del datore di lavoro. La sicurezza deve essere verificata sul campo, poiché la regolarità formale dei documenti non basta a sanare una gestione negligente del rischio.

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