DVR e prassi pericolose: i limiti della responsabilità datoriale

Il datore risponde solo delle prassi pericolose conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza e il Documento di Valutazione dei Rischi deve prevenire i rischi del processo produttivo, non quelli derivanti da iniziative autonome e imprevedibili.

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Caso di studio

Al datore di lavoro si rimproverava il reato di lesioni colpose in danno del lavoratore in relazione a un grave infortunio verificatosi durante l’utilizzo di un tornio.

In particolare, predisponeva un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ritenuto incompleto, privo di una specifica analisi dei rischi connessi alla lucidatura dei perni mediante tornio e delle relative misure di prevenzione.

L’incidente che convolgeva il lavoratore si verificava durante la lucidatura di un perno usurato mediante carta abrasiva, mantenendola con entrambe le mani mentre il pezzo ruotava sul tornio. Durante la lavorazione il guanto indossato dal dipendente si impigliava nel pezzo in rotazione, trascinando la sua mano e provocando la subamputazione di più dita.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26679/2026 ha confermato la sentenza di proscioglimento per il datore di lavoro.      

La cassazione ha ribadito che il datore di lavoro è tenuto a redigere un DVR completo, individuando con la massima specificità tutti i rischi concretamente presenti nell’organizzazione aziendale e nelle lavorazioni effettivamente affidate ai dipendenti, indicando le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione necessari.

Tuttavia, questo obbligo non si estende automaticamente a lavorazioni che non fanno parte del processo produttivo previsto e che derivano esclusivamente da una prassi difforme alle regole di sicurezza instauratasi all’insaputa del datore di lavoro e non conoscibile con l’ordinaria diligenza.

La colpevole ignoranza non coincide con una responsabilità automatica o di posizione. Essa richiede la prova che il datore avrebbe potuto accorgersi dell’esistenza di un modello operativo difforme dalle regole di sicurezza.

Di conseguenza, il DVR deve valutare i rischi delle lavorazioni realmente previste nell’organizzazione aziendale e della casistica concretamente riconducibile al ciclo produttivo, non quelli derivanti da comportamenti illeciti, occasionali e non conoscibili.

Conclusioni

In conclusione, la responsabilità del datore di lavoro non può essere fondata su una concezione meramente oggettiva della posizione di garanzia. Il DVR deve certamente essere completo e aggiornato, ma non è tenuto a prevedere ogni possibile comportamento arbitrario o lavorazione vietata posta in essere autonomamente dai dipendenti.

Diversamente, quando una prassi pericolosa diventa stabile, diffusa e conoscibile, il datore ha il dovere di intercettarla, impedirne il consolidamento e aggiornare conseguentemente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.

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