Il ginecologo di guardia non può invocare gli errori degli altri medici quando omette di valutare il quadro clinico della paziente, monitorare il benessere fetale e intervenire tempestivamente con il parto cesareo.
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Caso di studio
Al ginecologo si rimproverava il reato di lesioni personali colpose in ambito sanitario perché non assicurava un adeguato monitoraggio clinico e strumentale della paziente ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale, né disponeva il tempestivo ricorso al taglio cesareo nonostante la presenza di dati indicativi di un progressivo deterioramento del benessere fetale.
Il bambino nasceva alcune ore dopo con gravissime lesioni neurologiche permanenti conseguenti a una sofferenza anossico-asfittica perinatale.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25490/2026, ha confermato la responsabilità per il ginecologo.
Si è precisato che la responsabilità del ginecologo non deriva dalla mera qualifica ricoperta, bensì dalla concreta posizione di garanzia assunta nei confronti della paziente. Nel caso esaminato, il ginecologo aveva il dovere di valutare il quadro clinico complessivo, interpretare correttamente i dati disponibili, assicurare un monitoraggio continuo del benessere fetale e disporre il taglio cesareo non appena fossero emersi segni di sofferenza.
Inoltre, la cassazione ha evidenziato che eventuali omissioni commesse da altri medici non escludono la responsabilità del ginecologo che, nell’ambito delle proprie competenze, abbia violato autonome regole cautelari.
In presenza di una responsabilità sanitaria plurisoggettiva, ciascun garante risponde delle proprie omissioni quando queste abbiano avuto efficacia causale nella produzione dell’evento lesivo.
Riguardo la colpa del ginecologo, la Corte ha stabilito che in presenza di una gravida con fattori di rischio, di dati ematochimici significativi e di un tracciato cardiotocografico non rassicurante, il medico di guardia doveva assicurare un controllo stretto del benessere fetale e non poteva lasciare la paziente priva di monitoraggio documentato per l’intero intervallo notturno.
Conclusioni
In conclusione, il ginecologo di guardia risponde personalmente delle omissioni riconducibili ai propri obblighi di vigilanza e intervento, anche quando altri medici abbiano concorso nella gestione non corretta del paziente.
Il principio di affidamento non può trasformarsi in un’esimente automatica. Ciascun medico è tenuto ad adempiere ai propri obblighi professionali con autonomia, verificando direttamente le condizioni cliniche del paziente e adottando tutte le misure imposte dalla situazione concreta.
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