La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale quando il rischio deriva da carenze organizzative e dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
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Caso di studio
Al titolare della ditta individuale esercente l’attività di pastificio e datore di lavoro si rimproverava il reato di lesioni colpose in danno della lavoratrice dipendente assunta con contratto di apprendistato.
L’incidente si verificava mentre la lavoratrice era intenta alle operazioni di pulizia di una macchina impastatrice industriale e, per rimuovere residui di impasto, inseriva il braccio all’interno della vasca del macchinario. Durante la manovra, il corpo rotante si attivava improvvisamente procurandole lesioni gravissime all’avambraccio con parziale amputazione dell’arto.
La contestazione al datore di lavoro riguardava l’omessa indicazione delle procedure operative di sicurezza per l’uso e la pulizia dell’impastatrice, utilizzo di un macchinario privo di idonea manutenzione/collaudo, in quanto il sistema di blocco automatico di sicurezza non entrava in funzione, assenza di formazione per la lavoratrice che operava applicando prassi di lavoro empiriche apprese dallo stesso datore, utilizzo della macchina senza dispositivi di protezione individuale.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27409/2026 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.
La cassazione ha chiarito che l’eventuale condotta imprudente o imperita del lavoratore non è idonea ad interrompere il rapporto di causalità materiale qualora sussista una grave e plurima inosservanza da parte del datore di lavoro delle norme antinfortunistiche.
Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua stessa colpa ed è dovere primario del datore di lavoro dominare i rischi ed evitare l’instaurarsi di prassi lavorative scorrette, pericolose o temerarie.
Adibire un apprendista ad un macchinario pericoloso senza un corso di formazione formalizzato, senza un addestramento tracciabile e basandosi solo sul mancato controllo o su prassi apprese sul campo integra una violazione diretta della posizione di garanzia. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), si è ribadito, non può essere un atto formale, ma deve disciplinare nel dettaglio anche le fasi accessorie, quali la pulizia, la manutenzione e lo sblocco dei macchinari.
Da ultimo, per quanto riguarda l’efficienza dei sistemi di blocco e protezione, il fatto che le pale rotanti si siano attivate a coperchio sollevato e griglia rimossa dimostra l’inidoneità tecnica dell’impastatrice o la mancata manutenzione/manomissione del blocco automatico. In ragione di ciò, il datore di lavoro risponde direttamente del malfunzionamento dei dispositivi presposti a prevenire il contatto umano con gli organi in movimento.
Conclusioni
In conclusione, il datore di lavoro non può invocare l’imprudenza del lavoratore quando l’infortunio trova origine in carenze organizzative, formative o tecniche imputabili all’azienda.
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