Il ginecologo di guardia non può invocare gli errori degli altri medici quando omette di valutare il quadro clinico della paziente, monitorare il benessere fetale e intervenire tempestivamente con il parto cesareo.
Il ginecologo di guardia non può invocare gli errori degli altri medici quando omette di valutare il quadro clinico della paziente, monitorare il benessere fetale e intervenire tempestivamente con il parto cesareo.
Il datore risponde solo delle prassi pericolose conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza e il Documento di Valutazione dei Rischi deve prevenire i rischi del processo produttivo, non quelli derivanti da iniziative autonome e im-prevedibili.
Anche in presenza di una condotta gravemente colposa del medico del 118, la responsabilità penale può essere esclusa quando non sia dimostrato, con elevata probabilità logica, che il comportamento corretto avrebbe evitato il decesso del paziente.
L’esperienza del dipendente non salva il datore di lavoro se manca una procedura di sicurezza nel DVR.