Possesso di stupefacenti e lieve entità del fatto

Quali sono le condizioni per cui il possesso di stupefacenti può integrare la lieve entità del fatto senza che la detenzione di dosi medie singole determini il superamento del quantitativo di soglia rilevante.

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Caso di studio

La Suprema Corte di Cassazione ha dovuto decidere il caso di una conferma della condanna dell’imputato basata semplicemente sulla quantità della sostanza rinvenuta ( gr. 100 lordi di hashish di cui gr. 33 di principio attivo, pari al 34% della sostanza sequestrata), da cui era possibile ricavare un numero rilevante di dosi medie singole, elementi ritenuti di per sé indicativi di una rilevante offensività della condotta, ignorando qualunque considerazione o verifica della complessiva gravità del fatto, dalla quale non risultava il numero degli assuntori che si rivolgevano all’imputato, né se questi avesse la capacità in termini di contatti con i fornitori all’ingrosso e di disponibilità economica con cui procurarsi stabilmente ed in quantitativi apprezzabili sostanza stupefacente, anche alla luce della perquisizione personale e domiciliare ove non erano stati rinvenuti elementi utili dai quali desumere una stabile attività di spaccio.

Cosa dice la Cassazione

La VIa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45061/2022, nella scia della giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha ritenuto che fondare una condanna esclusivamente sul dato del numero di dosi medie singole ricavabili è errato, posto che tale dato indica unicamente la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente, ma non corrisponde necessariamente al numero di dosi in concreto commercializzate con il quantitativo di stupefacente sequestrato.

Il concetto di dose media singola, infatti, rappresenta essenzialmente il dato numerico sulla cui base si giunge all’individuazione del quantitativo soglia rilevante per la presunzione di uso personale dello stupefacente, quindi, non può essere utilizzata per stabilire il quantitativo di dosi concretamente destinate allo spaccio, in quanto le cosiddette “dosi da strada”, cioè quelle concretamente confezionate per lo spaccio non coincidono affatto con la dose media singola.

Con un ragionamento speculare a quello fatto dalle Sezioni Unite in tema di “ingente quantità“, al fine di evitare un’eccessiva variabilità di giudizio rispetto a fattispecie simili, la Cassazione ha proceduto ad una verifica statistica sulla rilevanza che nelle varie sentenze viene data al dato quantitativo, verificando come vi sia una prevalenza di decisioni che ritengono la lieve entità del fatto in presenza dei seguenti quantitativi di possesso di stupefacenti: 23,66 gr. per la cocaina; 28,40 gr. per l’eroina; 108,30 gr. per la marijuana; 101,50 gr. per l’hashish.

Si tratta di un dato avente una valenza statistica, nel senso che attesta il fatto che la giurisprudenza maggioritaria ha ricondotto la lieve entità del fatto ai quantitativi sopra indicati, a cui deve essere associato l’esame di tutte le condizioni del caso concreto in cui si ritiene sviluppata la potenziale condotta di spazzio.

Conclusioni

La lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, e può essere riconosciuta in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione).

Soltanto quando il dato quantitativo del possesso di stupefacenti sia oggettivamente preponderante su tutti gli altri parametri può essere posto da solo alla base di un giudizio di maggiore gravità della condotta tale da escludere un giudizio di lievità. Al contrario, se si è in presenza di un dato ponderale non particolarmente significativo e pienamente compatibile con un’attvità di “piccolo spaccio“, da cui ricava una disponibilità economica limitata e con introiti ridotti, in grado di soddisfare soltanto un numero minimo di richieste di cessione, si è certamente di fronte ad una lieve entità del fatto.

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