La pericolosità sociale

Per applicare una misura di prevenzione personale, è necessario che il proposto sia un soggetto socialmente pericoloso al momento dell’applicazione della misura.
Per altro, come già spiegato, il requisito della pericolosità sociale è anche alla base dell’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e della conseguente confisca.

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Criteri per valutare in concreto la pericolosità sociale

È bene fare una premessa: quando si applica una misura di prevenzione personale il soggetto proposto non viene rienuto “colpevole” o “non colpevole“, ma viene ritenuto “pericoloso” o “non pericoloso” in rapporto al suo precedente agire elevato a “indice rivelatore” della probabilità futura di reiterare gli stessi comportamenti antisociali, in grado di turbare l’ordine costituzionale o l’ordine economico.
Si tratta di apprezzare fatti storici già accaduti, che fungono da “indicatori” della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla Legge, senza il quale non è possibile formulare alcun giudizio di pericolosità sociale.

Il giudizio di pericolosità sociale, pertanto, passa necessariamente attraverso una duplice fase: una prima fase, di tipo “constatativo”, di ricognizione delle informazioni rilevanti idonee a valutare la condotta passata se contraria alle ordinarie regole di convivenza civile. Tale fase non può semplicisticamente limitarsi al mero censimento dei reati commessi, ma deve sforzarsi di capire se attraverso questi fatti il proposto possa essere inquadrato in una delle categorie criminologiche di pericolosità richieste dalla legge.

Esaurita la “fase constatativa”, si accede ad una seconda fase di tipo essenzialmente “prognostico”, volta a capire se la condotta antisociale pregressa tenuta dal proposto possa far ritenere “probabile” la reiterazione in futuro delle medesime condotte.
In questa fase assume rilevanza non la semplice valutazione della gravità di un pregresso reato, ma solo quei reati produttivi di reddito illecito, utilizzato anche in parte per sostenersi. In questi casi assumono rilevanza non i “tipi di reato” quanto piuttosto i “tipi di comportamento” (Corte Costituzionale, sentenza n. 24/2019).

La soluzione della Cassazione

Particolarmente rilevante ai fini della fase constatativa per la formulazione di un giudizio di pericolosità è “l’appartenenza” del proposto ad una associazione mafiosa, requisito da tenere distinto dal reato di “partecipazione” alla stessa secondo l’articolo 416 bis codice penale.
La questione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza, in particolare le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, ricorrente Gattuso, con la sentenza n. 111/2018, che hanno chiarito alcuni requisiti, funzionale ai fini della verifica della attualità della pericolosità sociale qualificata:

a) deve trattarsi di condotte che abbiano una rilevanza concreta sulla realizzazione del programma criminoso associativo;
b) gli elementi di fatto, oltre ad essere certi, devono essere concreti, non basati su mere presunzioni semplici;
c) non assume rilevanza, in quanto estranea al concetto di “appartenenza” tanto la mera “collateralità” che non si sostanzi in un apporto concreto, quanto forme generiche di contiguità ideologica non concretizzate in un’azione, ancorché isolata, ma funzionale agli scopi associativi.

Un soggetto di cui si accerti l’attualità dell’appartenenza ad una associazione mafiosa è certamente classificabile quale soggetto pericoloso, per altro qualificato, a cui poter applicare la misura di prevenzione personale.

Discorso diverso per ciò che riguarda il proposto ritenuto pericoloso generico, cioè non appartenente ad una associazione mafiosa. In questi casi non è sufficiente una semplice prognosi di probabile e concreta reiterabilità della condotta illecita. Attraverso la verifica delle condotte tenute in passato, a cui è funzionale la fase ricostruttiva, è necessario un preventivo inquadramento in una delle categorie criminologiche tipizzate.
In questi casi l’attualità della pericolosità deve rapportarsi alla intensità dimostrativa degli elementi di fatto utilizzati e alla loro prossimità temporale con la decisione, verificando:

a) che le attività delittuose non siano episodiche, ma siano relative ad un arco temporale significativo;
b) devono essere produttive di reddito ilelcito;
c) tali proventi devono essere destinati al proprio sostentamento.

Conclusione

Ai fini della applicazione di una misura di prevenzione personale è necessario:
1. che il proposto sia qualificabile come un soggetto socialmente pericoloso;
2. che la pericolosità sociale sia attuale, ossia sussistente al momento dell’applicazione della misura di prevenzione personale;
3. la pericolosità sociale può essere “generica” ovvero “qualificata” dall’appartenenza ad una associazione mafiosa;
4. in caso di pericolosità generica, il proposto deve trarre dalla condotta illecita un reddito destinato, anche in parte, al proprio sostentamento.

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