Guida in stato di alterazione

Nell’articolo trattiamo casistiche legate alla guida in stato di alterazione da stupefacenti o alcol, attraverso alcune riflessioni tratte dalla sentenza n. 22682/2022 della Corte di Cassazione.

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Caso di studio

In ambito di circolazione stradale, il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti non è integrato dal solo dato oggettivo della perdita di controllo del veicolo.
Una automobilista era condannata dalla corte di appello di Firenze per reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, ritenendo accertata l’alterazione psico-fisica esclusivamente dalla mera considerazione oggettiva della perdita di controllo del veicolo con conseguente suo impatto contro delle vetture in sosta. Infatti, le indagini ematiche avevano evidenziato l’assunzione di cocaina da parte dell’automobilista prima di mettersi alla guida dell’auto.
Il ricorso dell’imputata contestava proprio questo automatismo, atteso che l’assunzione di cocaina, in mancanza di un’indagine precisa, non poteva provare semplicemente l’alterazione, di modo che non si era integrata alcuna violazione alla normativa sulla circolazione stradale.

Cosa dice la Cassazione?

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22682/2022, condivideva i motivi di ricorso dell’imputata, osservando come l’alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di cocaina non poteva ritenersi sufficiente in base al solo dato oggettivo dell’incidente dell’imputata con altre autovetture a seguito di perdita di controllo del proprio veicolo.
Per la configurabilità del reato di cui all’articolo 187 del codice della strada non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida dopo l’assunzione di cocaina (circostanza nella specie non controversa), essendo necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psicofisica causato da tali sostanze.

Come provare lo stato di alterazione psicofisica?

Laddove non vi sia un accertamento medico sul punto, la guida in stato di alterazione da stupefacenti può essere provata in base ad elementi sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente al momento del fatto, in base alle tracce di frenata indicative della velocità della vettura, o altri elementi sintomatici di una circolazione stradale in assenza di un comportamento prudente.
In ogni caso, la guida in stato di alterazione da stupefacenti non può essere ricavata dalla mera verificazione di un incidente provocato dall’automobilista, in assenza di elementi sintomatici tali da far desumere, all’esito di un ragionamento deduttivo, la detta condizione soggettiva del conducente al momento del fatto (cioè al momento della guida del veicolo).

Conclusioni

In conclusione, in presenza di assunzione di cocaina e una circolazione stradale in violazione delle norme del codice della strada la guida in stato di alterazione da stupefacenti non può essere provata sulla sola base del verificarsi di un incidente.

La sentenza la puoi trovare qui

Pubblicato in data

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