Il reato di caporalato

Affinché si configuri il reato di caporalato, ossia di illecita intermediazione e sfruttamento del lavoro, è necessario l’impiego di lavoratori presso l’attività di terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

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Caso di studio

L’imputato reclutava, con cadenza giornaliera, una quantità indefinita di lavoratori extracomunitari che vivevano in condizioni di assoluto degrado con lo scopo di impiegarli in attività agricole per conto di una terza persona, titolare di fatto dell’impresa agricola formalmente intestata alla figlia di quest’ultima.

Il ricorso dell’imputato contestava la decisione di merito di colpevolezza nell’aver valutato solamente lo stato di bisogno dei lavoratori senza considerare che egli non aveva ottenuto alcun vantaggio economico dal reclutamento della manodopera.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18932/2023, esamina il reato di così detto caporalato, articolo 603 bis codice penale, in seguito all’entrata in vigore della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ed indica come il codice penale individui due distinte fattispecie di reato: il reclutamento illecito – caporalato – e l’utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento.

Seppur il legislatore non abbia indicato una definizione della nozione di “sfruttamento“, condizione che deve contrassegnare tanto l’attività di reclutamento quanto l’assunzione o l’impiego della manodopera, ha, invece, fornito una serie di indici di sfruttamento ben precisi: corrispondere retribuzione difforme dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali, o comunque sproporzionata alla quantità di lavoro; reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro; violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro degradanti.

La Suprema Corte ritiene tale elenco non tassativo, in quanto il giudice può individuare anche ulteriori e distinte condotte che diano luogo all’abuso del lavoratore.

La Cassazione si sofferma poi sul concetto di approfittamento dello stato di bisogno, il presupposto necessario affinché le condotte di reclutamento e utilizzazione della manodopera siano punibili. Stato di bisogno che la Cassazione definisce: “situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose“.

Ne consegue, che la sola condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale non costituisce, da solo, l’elemento in grado di integrare il reato previsto dall’articolo 603 bis, codice penale. Ciò che conta, per essere di fronte ad un caso di caporalato, è che la manodopera sia reclutata e destinata al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, e che tale sfruttamento avvenga per approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore.

Ne consegue che è del tutto irrilevante il fine del lucro o meno in base al quale agisce il reclutatore.

Conclusioni

Solo il reclutamento della manodopera impiegata nel lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno degli stessi, integra i presupposti che determinano la responsabilità penale per il reato di caporalato. Altre forme di irregolarità amministrativa o generici stati di bisogno risultano del tutto privi di rilevanza penale.

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