Omicidio Nautico

Il comportamento imprudente dei responsabili di una nave cargo che va a collidere con un peschereccio rispondono di omicidio colposo (oggi potremmo dire omicidio nautico alla luce della recente novità legislativa secondo la proposta di legge n. 3490 Camera dei Deputati, n. 911, già approvato dal Senato della Repubblica, il 21.02.2023) oltre che di naufragio colposo, se si agisce con negligenza non rispettando le comuni norme di prudenza e perizia, violando per altro la normativa in tema di navigazione marittima.

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Caso di studio

Il terzo ufficiale comandante in coperta e la vedetta timoniere di una nave cargo, in rotta da Napoli a Marsiglia, erano stati condannati per i reati di naufragio colposo e conseguente omicidio colposo, oggi potremmo dire omicidio nautico, ai danni di due marinai a bordo di un peschereccio entrato in collisione con la nave cargo al largo dell’isola di Ischia, per essersi posto al servizio di vedetta in codizioni fisiche non efficienti derivanti dalla assunzione di stupefacenti e dal ridotto riposo notturno e di avere omesso di avvisare tempestivamente l’ufficiale in coperta in presenza di navigazione a vista.
Il ricorso della vedetta timoniere era basato sulla invocazione della circostanza esimente dell’adempimento di un dovere, in considerazione che, a fronte di un ordine del superiore terzo ufficiale comandante in coperta, egli non aveva potuto esimersi dall’eseguirlo nonostante mettesse in pericolo, come di fatto si è verificato, la sicurezza del peschereccio.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza n. 12128/2023, ha rigettato le difese della vedetta timoniere, considerando che l’ufficiale comandante aveva impartito un ordine del tutto imprudente, mantenendo un atteggiamento “spavaldo” e “sprezzante”, che non teneva conto di una serie di elementi di fatto. In particolare, non si trattava di una situazione improvvisa o di un pericolo inaspettato; c’era un ampio margine di tempo per approntare le manovre necessarie a scongiurare la collisione; proprio il timoniere ricorrente aveva dato un timido suggerimento di segnalare al peschereccio la loro presenza mediante mezzi acustici, quali il fischio; il ricorrente non era reduce da turni logoranti o attività che ne avessero fiaccato le facoltà percettive, anche a fronte di condizioni climatiche favorevoli e della disponibilità di strumentazione tecnica di bordo pienamente funzionante; infine, le stesse manovre alternative imposte dalla situazione specifica non richiedevano particolare perizia o esperienza.


Sulla base di questi elementi di fatto precisi e inconfutabili, doveva escludersi l’esimente dell’adempimento del dovere (articolo 51, codice penale), perché gli ordini ricevuti erano in aperto contrasto con le regole della navigazione internazionale.
Inoltre, tra il terzo ufficiale comandante in coperta e la vedetta timoniere non sussisteva un rapporto gerarchico di tipo militare, estraneo all’ordinamento della marina mercantile, di modo che la vedetta timoniere poteva tranquillamente sindacare la legittimità degli ordini impartiti, né gli era precluso opporsi soprattutto alla luce della macroscopica violazione di una serie di regole basilari della navigazione marittima e della sua notevole esperienza marinara.


Inoltre, proprio il timido suggerimento dato al comandante di segnalare al peschereccio la loro presenza mediante mezzi acustici, quali il fischio, ossia la possibilità di adottare un comportamento alternativo lecito soltanto qualche attimo prima della collisione, dimostrava la piena consapevolezza del pericolo incombente e della scorrettezza del comportamento impostogli dal superiore. Neppure le eventuali sanzioni disciplinari alle quali egli avrebbe potuto esporsi potevano essere ritenute tali da escluderne la colpevolezza, dal momento che, a fronte del ben più grave rischio, altri erano i beni fondamentali che l’ordine errato metteva a repentaglio.

La sentenza completa la si può trovare qui

Conclusioni

In conclusione, navigazione mercantile, quando l’ordine superiore è palesemente in contrasto con le regole marittime, tali da mettere a repentaglio la sicurezza altrui, magari causando un rischio di omicidio nautico, è sempre consentito opporsi, soprattutto se è stata suggerita una condotta alternativa in grado di scongiurare lo stesso.

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