La posizione di garanzia del medico non si esaurisce nelle attività diagnostiche e terapeutiche, ma comprende anche l’obbligo di attivarsi per evitare eventi lesivi concretamente prevedibili.
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Caso di studio
Al medico in servizio presso il Pronto Soccorso si rimproverava il reato di omicidio colposo del paziente ricoverato in ospedale.
In particolare, il paziente, giunto in ospedale per una grave crisi respiratoria, veniva sistemato su una barella priva di sponde laterali. Durante la permanenza in Pronto Soccorso cadeva dalla barella e riportava un grave trauma cranico. Trasferito successivamente in un altro ospedale, moriva circa due mesi dopo.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5519/2017, ha confermato la responsabilità del medico.
La cassazione ha stabilito che non si può considerare valida la tesi secondo cui il medico sarebbe responsabile esclusivamente degli aspetti diagnostici e terapeutici del paziente.
Richiamando il consolidato orientamento sulla posizione di garanzia, la Corte ha affermato che gli operatori di una struttura sanitaria sono tenuti a tutelare l’integrità del paziente contro tutti i pericoli prevedibili durante il loro turno di servizio e, laddove si tratti di un compito facilmente eseguibile nel giro di pochi secondi, non è delegabile ad altri.
La cassazione ha precisato che la mera titolarità di una posizione di garanzia non comporta, per il solo verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante. Occorre infatti accertare, in concreto, la violazione di una regola cautelare, nonché la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento.
Nel caso di specie, tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che non fosse possibile escludere in modo evidente la responsabilità del medico perché egli si trovava infatti nella stessa stanza del paziente, era consapevole delle condizioni di particolare vulnerabilità dell’anziano e conosceva le criticità organizzative del Pronto Soccorso, dove la presenza di situazioni urgenti è fisiologica. In tale contesto sarebbe stato concretamente esigibile che egli si attivasse per garantire una vigilanza sul paziente, anche affidando temporaneamente tale compito a un’altra persona presente, come il familiare che si trovava nei locali del Pronto Soccorso.
Conclusioni
In conclusione, la posizione di garanzia del medico non si limita agli aspetti strettamente diagnostici o terapeutici. In presenza di un paziente particolarmente vulnerabile e di un rischio concretamente prevedibile, il medico può essere chiamato ad attivarsi anche per impedirne eventi lesivi, nei limiti delle possibilità concretamente esigibili.
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