Manager, imprese e processo penale

Perché una società, quando viene sottoposta a procedimento penale deve nominare un commissario ad acta al fine di rilasciare la procura per una valida difesa processuale?

In questo articolo parliamo della sentenza della Corte di Cassazione sull’art.39 DLgs 231/2001

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Caso

Se a finire sotto processo sono sia il Manager che l’ente è necessaria la nomina di un commissario ad acta al fine di rilasciare la procura per una valida difesa processuale. è il caso affrontato dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità degli enti che coinvolgono sia i manager e sia l’ente stesso indagati o imputati per aver commesso il reato nell’interesse o vantaggio dell’azienda.

Cosa dice la sentenza n.28963/2022?

La sentenza della Va sezione penale confermava l’orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n.33041/2015, Gabrielloni, e chiariva che i manager indagati o imputati del reato a vantaggio dell’azienda insieme alla medesima devono procedere alla nomina di un commissario ad acta per poter conferire una valida procura per la difesa processuale.

Cosa succede se vi trovate in questa situazione?

L’art. 39 DLgs n. 231/2001 vieta esplicitamente al rappresentate legale che sia indagato/imputato del reato presupposto di rappresentare l’ente. Il divieto si giustifica per il fatto che il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità procesuale, dal momento che l’ente potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’interesse di terzi oppure a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, escludendo in questo modo la propria responsabilità facendola ricadere solo sul rappresentante.

Si tratta di un divieto funzionale ad evitare un cortocircuito all’interno della stessa struttrua organizzativa della persona giuridica, potendo presumere che le linee difensive dell’impresa e del suo rappresentante legale vengano a collidere.

Il divieto di rappresentanza stabilito dalla legge è assoluto e non ammette deroghe, in quanto è funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa all’impresa imputata in un procedimento penale.
D’altra parte, tale diritto risulterebbe compromesso se fosse ammessa la possibilità che l’impresa partecipasse al procedimento rappresentata da un soggetto portatore di interessi confliggenti sia da un punto di vista sostanziale che processuale.

Da questa presunzione ne consegue che la situazione di conflitto non necessita di essere accertata in concreto. Il divieto scatta semplicemente in presenza della situazione oggettiva contemplata dal’art. 39, cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato o indagato del reato da cui dipende la condotta penalmente rilevante, sicché il giudice deve accertare solamente che ricorra tale presupposto, senza che sia richiesta una verifica circa un’effettiva situazione di incompatibilità.

Conclusione

Per concludere, l’incompatibilità per conflitto di interesse non riguarda l’avvocato nominato ma il soggetto che effettua la nomina. E’ necessario avere ben presente questo dato normativo per evitare di conferire procure da parte di amministratori sotto processo e in conflitto di interessi, con rischi in ordine alla efficacia della difesa penale.

Pubblicato in data

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