La successione di due medici pediatri in momenti diversi nella cura del paziente non esclude una responsabilità penale in caso di decesso del bambino sottoposto alle loro cure.

La successione di due medici pediatri in momenti diversi nella cura del paziente non esclude una responsabilità penale in caso di decesso del bambino sottoposto alle loro cure.
Nell’ambito della cooperazione medica multidisciplinare, in presenza di un esame prescritto dal medico di base, è compito del medico specialista procedere all’inquadramento anamnestico e clinico e valutare l’idoneità della prescrizione indicata dal collega oppure valutare diverse e meno invasive opzioni diagnostiche.
Il recente caso di cronaca che ha coinvolto la comunità di Traversetolo ha riacceso l’attenzione sul reato di infanticidio e sulla condizione soggettiva di abbandono materiale e morale della madre.
In ambito di attività sanitaria in équipe ogni medico è responsabile anche per l’attività degli altri, salvo che il ruolo di ciascuno sia radicalmente distinto, dovendo trovare applicazione il diverso “principio dell’affidamento” sull’operato altrui.
Quando le autodimissioni sono provocate da una negligenza nella verifica degli esiti diagnostici, sulla base di una omessa diagnosi, i sanitari non possono invocare alcun tipo di esenzione da responsabilità.
La violazione delle norme antinfortunistiche da parte del lavoratore non esenta il datore di lavoro da responsabilità per colpa, tranne che nell’ipotesi di comportamento abnorme ed eccentrico del primo.
Per legge le misure di protezione collettiva devono essere adottate in via prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale.
In presenza di diversità di opinioni tra medici, il dissenso assume rilevanza quando viene espressamente rappresentato, in quanto l’obbligo di diligenza del professionista si estende anche alla verifica della validità dell’operato dei colleghi.
Il committente di un’opera edile affidata di fatto ad un datore di lavoro, in caso di violazione della normativa antinfortunistica, è responsabile per le conseguen-ze subite dagli operai addetti alle lavorazioni.
Nella società di persone la responsabilità per la violazione degli obblighi di prevenzione dei rischi per i lavoratori si estende a ciascun socio, anche se ignaro delle decisioni esecutive degli altri soci.