Infortunio a Muro Lucano: il datore di lavoro è responsabile degli infortuni occorsi in cantiere anche verso gli estranei all’attività lavorativa

Il caso del decesso di un uomo di Muro Lucano, in Basilicata, caduto in una botola in un’area di cantiere aperta, riporta l’attenzione sul tema della sicurezza anche per gli estranei ai lavori del cantiere.

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Caso di studio

L’amministratore unico di una società di lavorazioni era chiamato a rispondere per l’omicidio colposo in relazione alla morte di un soggetto estraneo al cantiere.

In particolare, l’incidente si verificava all’interno dell’area del cantiere ove la ditta era impegnata in lavori per i quali era stato allestito un ponteggio a ridosso della parete esterna di un edificio.

La vittima, con l’intento di salutare l’amministratore suo amico, saliva sul ponteggio e, nel salire dal primo al secondo livello, utilizzava una scala appoggiata alla parete non ancorata al ponteggio. La scala scivolava dalla parete e causava la caduta della vittima procurandole gravi lesioni cui seguiva, molto tempo dopo dall’incidente, il decesso.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18344/2019, ha confermato la responsabilità penale dell’amministratore della ditta.

In materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, la cassazione ha ricordato che appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti estranei al cantiere, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti la regola cautelare violata. 

Nel caso in esame, l’incidente è seguito alla realizzazione del ponteggio secondo criteri non adeguati alla normativa prevenzionistica, all’utilizzo di una scala inidonea che non poteva essere ancorata alla pavimentazione del piano di calpestio; nonché alla mancata recinzione del cantiere, accessibile a chiunque, e, pertanto, rischioso anche per l’incolumità degli estranei.

Conclusioni

In conclusione, il datore di lavoro, quale gestore del rischio, risponde anche degli infortuni occorsi a soggetti estranei al cantiere, se riconducibili a carenze nelle misure di sicurezza.

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