Anche in presenza di una condotta imprudente del lavoratore, il datore di lavoro resta responsabile se il sistema di sicurezza aziendale presenta gravi carenze.
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Caso di studio
L’amministratore di un’azienda e datore di lavoro era chiamato a rispondere per le lesioni colpose ai danni del lavoratore dipendente impiegato in mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto e con orari più ampi da quelli contrattualmente previsti.
In particolare, il datore di lavoro ometteva di predisporre misure idonee alla protezione dei lavoratori in pericolo di caduta dall’alto, aver allestito il deposito di stoccaggio della sansa più alto rispetto al piano di calpestio, nonché ometteva di curare la formazione e informazione del dipendente rispetto ai rischi delle mansioni che avrebbe dovuto svolgere.
La caduta del lavoratore avveniva da un’altezza di 5/6 metri mentre era impegnato nell’attività di pulizia nell’area antistante il muro di contenimento che sovrastava il vano interrato adibito a stoccaggio della sansa, causandogli fratture ai calcagni e plurime fratture vertebrali.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15694/2025 ha confermato la responsabilità del datore di lavoro.
Circa l’interruzione del nesso causale, la cassazione ha riaffermato il principio secondo cui l’interruzione del collegamento causale, sebbene in presenza di una condotta imprudente del lavoratore, non si realizza quando il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti evidenti criticità.
Le disposizioni di sicurezza perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, in quanto il datore di lavoro deve impedire l’instaurarsi tra i lavoratori di prassi di lavoro non corrette e, come tali, fonti di possibili rischi per la sicurezza.
Quanto alla condotta imprudente o incauta del lavoratore, la Suprema Corte ha stabilito che la colpa del lavoratore non esime il datore di lavoro dall’adottare misure di prevenzione.
La colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica del datore di lavoro, esime quest’ultimo dalle sue responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore è estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuitegli, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro svolto.
Conclusioni
In conclusione, il datore di lavoro è tenuto a predisporre un sistema di prevenzione efficace capace di tutelare i dipendenti anche contro i rischi derivanti da prassi lavorative scorrette o disattenzioni individuali.
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