A fronte delle linee guida per la sicurezza in anestesia e terapia intensiva è possibile delineare quali sono i compiti specifici e le conseguenti responsabilità dell’anestesista nella fase di risveglio del paziente e dell’infermiere nella fase di recupero a seguito di continua vigilanza post-operatoria.
A fronte di infezione ospedaliera, il Direttore del Dipartimento del Policlinico universitario incorre in responsabilità penale allorquando ignori con grave negligenza i pericoli di diffusione del contagio, soprattutto se sussistono carenze strutturali.
Lo psichiatra assume la titolarità di una posizione di garanzia dovendo adottare adeguate misure di controllo e di protezione nei confronti del paziente a lui affidato, per evitare la commissione di atti lesivi verso sé stesso o in danno di terzi.
La sottostima delle reali condizioni di salute in pronto soccorso a seguito di un errore nell’attribuzione del codice in sede di triage non determina automaticamente una responsabilità penale dell’infermiere.
Per la Cassazione anche il semplice ritardo nella guarigione integra la nozione di malattia e, in caso di colpa, comporta una responsabilità dei sanitari.
Il medico del 118 che con la sua negligenza determina un indebolimento cardiaco è responsabile del danno, dovendo rispondere oltre che a titolo di imperizia anche a titolo di negligenza.