PRESTANOME: il datore di lavoro risponde per l’infortunio del lavoratore anche se agisce solo formalmente come prestanome

Anche se riveste solo il ruolo di prestanome, il rappresentante legale risponde dell’infortunio del lavoratore se viola gli obblighi di sicurezza relativi alla movimentazione dei carichi.

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Caso di studio

Il rappresentante legale di una società di costruzioni, nonché datore di lavoro, veniva condannato per il reato di lesioni colpose in danno del lavoratore per avere omesso di formare adeguatamente il lavoratore ed impartirgli disposizioni sui rischi e sulle azioni da intraprendere nella movimentazione dei carichi manuali.

In particolare, l’incidente si verificava mentre il lavoratore era impegnato a scaricare del materiale da un furgone da cantiere quando un tubo di cemento per fognature del peso di 40 kg gli cadeva sulla mano sinistra cagionando lesioni personali cui seguiva una malattia della durata di centoquaranta giorni.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15697/2025, ha confermato la responsabilità del rappresentante legale della ditta.

La Cassazione ha affermato che il rappresentante legale di una società, anche se agisce solo formalmente come prestanome, resta comunque destinatario degli obblighi di tutela in materia di sicurezza sul lavoro.

La posizione di garanzia grava, infatti, non solo su chi è titolare del rapporto di lavoro, ma anche su chi, pur privo di una formale investitura, eserciti di fatto i poteri propri del datore di lavoro, salvo che non abbia delegato validamente a terzi le funzioni in materia di prevenzione.

Di conseguenza, la responsabilità dell’amministratore delegato non viene meno per il solo fatto che il suo ruolo sia puramente apparente.

Quanto alla violazione degli obblighi di formazione e di informazione del datore di lavoro, la Suprema Corte ha stabilito che disattendere questi obblighi può essere considerato causa dell’incidente per la mancata consapevolezza del datore di lavoro dei rischi connessi alla lavorazione e del modo in cui ovviare a suddetti rischi.

In cosa consistono l’informazione, la formazione e l’addestramento del lavoratore?

– la formazione è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi;

– l’informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

– l’addestramento è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi – anche di protezione individuale – e le procedure di lavoro.

In quale occasione devono avvenire la formazione e l’informazione del lavoratore? Questi interventi devono essere effettuati:

a) dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) dal trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dall’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Conclusioni

In conclusione, il datore di lavoro, pur se agisce come mero prestanome, è responsabile dell’infortunio subito dal lavoratore qualora non abbia adempiuto agli obblighi di valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e di formazione dei dipendenti sui pericoli connessi alle loro mansioni e all’ambiente in cui operano.

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