La mancata acquisizione del consenso informato non costituisce colpa per il chirurgo se l’intervento è conforme alla buona pratica clinica.
Il ginecologo è tenuto a monitorare ogni segnale di rischio e a intervenire se l’équipe trascura il corretto controllo del feto.
Lesioni colpose per il medico che, con condotta attendista, omette un intervento tempestivo nel post-operatorio.
La mancata esecuzione tempestiva di un esame diagnostico configura colpa professionale quando ritarda la diagnosi e preclude interventi salvavita.
In presenza di monitoraggio adeguato e rispetto delle procedure, l’evento avverso non implica colpa professionale per il medico di guardia.
La mancata visita del paziente in un centro di riabilitazione configura la responsabilità penale del medico di base.

