Se il rischio non è previsto nel DVR e l’azienda tollera prassi informali, la colpa non ricade sul lavoratore in caso di incidente.
L’utilizzo temporaneo di attrezzature ospedaliere e la violazione delle procedure organizzative non sono sufficienti, da soli, a integrare la responsabilità penale del medico.
La responsabilità del committente non è automatica. Se l’attività svolta esula dal contratto di appalto, occorre dimostrare la concreta violazione degli obblighi di sicurezza.
Non basta garantire la corretta preparazione del medicinale. Il farmacista risponde di lesioni colpose se consegna il farmaco senza verificare i requisiti lega-li e la prescrizione medica.
Identificare un rischio nel DVR non basta se mancano difese concrete e procedure di sicurezza reali.
Il pediatra ha il dovere di vigilare sul monitoraggio del paziente senza limitarsi alla sola prescrizione della terapia.

