Come declinare in chiave moderna il concetto di “corrispondenza di amorosi sensi”?
Esercizio abusivo professione odontoiatrica: la semplice visita del cavo orale non costituisce reato
La semplice ispezione del cavo orale da parte di un medico-chirurgo non integra il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica se manca lo svolgimento di attività tipiche dell’odontoiatra e non vi è l’apparenza di un’attività professionale organizzata.
La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale quando il rischio deriva da carenze organizzative e dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Il ginecologo di guardia non può invocare gli errori degli altri medici quando omette di valutare il quadro clinico della paziente, monitorare il benessere fetale e intervenire tempestivamente con il parto cesareo.
Il datore risponde solo delle prassi pericolose conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza e il Documento di Valutazione dei Rischi deve prevenire i rischi del processo produttivo, non quelli derivanti da iniziative autonome e im-prevedibili.
Anche in presenza di una condotta gravemente colposa del medico del 118, la responsabilità penale può essere esclusa quando non sia dimostrato, con elevata probabilità logica, che il comportamento corretto avrebbe evitato il decesso del paziente.

