Struttura sanitaria complessa: la sola instaurazione del rapporto medico – paziente non sempre determina una responsabilità a carico del medico

All’interno delle strutture sanitarie complesse non sempre è possibile attribuire una responsabilità penale a carico del medico per la sola instaurazione della relazione medico-paziente in caso di morte di quest’ultimo.

Emergenza 118: il capo equipaggio dell’ambulanza riveste una posizione di garanzia anche se semplice soccorritore

Il capo equipaggio dell’ambulanza è titolare di una posizione di garanzia pur non essendo medico né un infermiere e risponde penalmente qualora disattenda l’obbligo di attivare il trasferimento in ospedale del paziente in gravi condizioni.

Odontoiatra: l’ingiustificato ricorso alle attività diagnostiche complementari alla prestazione medico-chirurgica principale determina una sua responsabilità penale

Il ricorso alle attività diagnostiche complementari all’intervento è legittimo solo se si tratti di attività contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla presta-zione medico-chirurgica principale.

Tecnico di radiologia: la mancata valutazione dei risultati diagnostici non determina a suo carico alcuna responsabilità penale

La posizione di garanzia del tecnico di radiologia è circoscritta alla sola gestione del rischio relativo alla corretta esecuzione tecnica degli esami diagnostici funzionali alla diagnosi e non anche alla valutazione dei risultati diagnostici.

Linee guida: nel caso di inosservanza la responsabilità del medico non è automatica

L’inosservanza delle linee guida non comporta automaticamente una responsabilità penale del medico se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico alternativo.

Rischio da infezione: la responsabilità del medico per l’omessa segnalazione del rischio da infezione legato all’uso di aghi senza protezione

È sufficiente la condotta del medico nel non segnalare il rischio da infezione derivante dall’uso in ospedale di aghi non protetti a determinare una sua responsa-bilità penale per lesioni colpose gravi in caso di contagio dell’infermiere.

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