Il giudizio di idoneità presuppone un accertamento diretto dello stato di salute del lavoratore e non può fondarsi su verifiche meramente formali.
Il giudizio di idoneità presuppone un accertamento diretto dello stato di salute del lavoratore e non può fondarsi su verifiche meramente formali.
È sufficiente la condotta del medico nel non segnalare il rischio da infezione derivante dall’uso in ospedale di aghi non protetti a determinare una sua responsa-bilità penale per lesioni colpose gravi in caso di contagio dell’infermiere.